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Codice Deontologico
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30 novembre 2022

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2022 e saldo 2021

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2022 e saldo 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 2014 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione – Ris.n. 148/E del 09/06/2009

Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES

CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 2005 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione

Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4004 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

CHI: Intermediari finanziari – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia.

COSA: Versamento 2 o unica rata dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 2042 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – ACCONDO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2022 e saldo 2021

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2022 e saldo 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Versamento rata dell'Imposta dovuta su vaglia cambiari e fedi di credito ai sensi dell'art. 10 comma 2 della tariffa allegata al dpr n. 642 del 1972

CHI: Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia

COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al 3 trimestre del 2022

MODALITÀ: Modello F23

Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef

CHI: Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

COSA: Presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Mediante consegna all’intermediario abilitato

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno

CHI: Soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2022 ed eventualmente la somma dell’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora tale somma sia di importo inferiore a 250 euro. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24.

COSA: Pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014

MODALITÀ: Mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP

CODICI TRIBUTO: 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI

Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2022

CHI: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

IVIE 2022: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022).

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

IVAFE 2022: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022).

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 con a maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della 5 rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

CEDOLARE SECCA 2022: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022).

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sostitutiva nella forma della c.d. “cedolare secca”, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società non operative": acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2022.

CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”).

COSA: Versamento della 2 o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell’aliquota Ires di cui all’art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 2019 – Maggiorazione IRES – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

IRES: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello ENC 2022), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizi.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

IRAP 2022: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022).

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

IRAP: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello dichiarazione IRAP 2022, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

CHI: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986

COSA: Presentazione dell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All’istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti”

MODALITÀ: L’istanza di interpello è presentata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l’istanza di interpello è inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello pu¿ essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it

Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2022, a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

Non titolari di partita Iva: versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022

COSA: Versamento 6 rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Non titolari di partita Iva: versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022 REDDITI Persone Fisiche 2022) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 22 agosto 2022 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 5 rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022).

COSA: Versamento 2 o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1855 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

CHI: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2022) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età

COSA: Versamento della 2 o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l’anno 2022.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Presentazione modello "REDDITI PF 2022" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

CHI: Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI PF 2022” e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2022"

CHI: Società di persone ed enti equiparati di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello “REDDITI SP 2022”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

CHI: Eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 31 luglio 2022

COSA: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2022"

CHI: Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI SC 2022”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione IRAP 2022

CHI: Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione della dichiarazione IRAP 2022

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione modello CNM 2022

CHI: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare

COSA: Presentazione del modello CNM 2022 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello “REDDITI SC 2022”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2022"

CHI: Enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione

COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI ENC 2022”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente

CHI: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

COSA: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

CHI: Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop

COSA: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2022) – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali ¿tata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Ottobre 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2022

CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2022 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012

COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento

CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS

Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2022

CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2022 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012

COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento

CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS



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