Con la risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni aventi ad oggetto lettiere per animali a composizione vegetale.
Sinteticamente l’Amministrazione finanziaria dispone che le lettiere per animali sono assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
La risoluzione evidenzia che secondo l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE (‘Direttiva IVA’), ‘gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte’. ‘Quando applicano le aliquote ridotte gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione’.
L’articolo 16 del Decreto IVA ha recepito la disciplina unionale disponendo al primo comma che ‘ l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del 22% della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34’.
Per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di un determinato prodotto, la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 ha chiarito che per quanto riguarda il trattamento agevolato previsto dalla Tabella A, l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni deve essere preceduta da un accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali.
Considerato che le lettiere non sono riconducibili ad alcuna voce della Tabella A allegata al Decreto IVA, alcune società produttrici di lettiere in composizione vegetale hanno presentato istanza di accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).
La stessa Adm è giunta, di volta in volta, a differenti classificazioni doganali dei prodotti in parola, attribuendo rilevanza dirimente alla composizione e alle caratteristiche dei materiali di cui le lettiere sono composte.
Proprio con riferimento alle lettiere a composizione vegetale, la Suprema corte, con l’ordinanza n. 24441 del 10 agosto 2023, ha sostenuto, ai fini della classificazione doganale, che la circostanza che le lettiere per gatti siano composte prevalentemente di amido di manioca non ne consentiva di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido non rileva quale prodotto destinato all’alimentazione umana od animale. Per l’ordinanza le lettiere in parola rientrano nella classificazione ‘prodotti vegetali non nominati né compresi altrove’, con applicazione dell’Iva al 22% ovvero dell’aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce, nonostante la cospicua componente amidacea, prodotto alimentare od ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.
Pertanto, per stabilire l’aliquota Iva applicabile occorre considerare la destinazione funzionale del prodotto e, nella specie, della lettiera per animali. Atteso che le lettiere non sono menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta in base alle previsioni dell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al Decreto IVA, le relative cessioni scontano l’Iva ordinaria.
Di conseguenza devono ritenersi superati i chiarimenti forniti nelle risposte alle istanze di interpello e nei documenti di prassi che non siano coerenti con le istruzioni fornite con la presente risoluzione.
Qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni diverse poi modificate, ferma restando la debenza dell’imposta, non sono dovute sanzioni e interessi.
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, il contribuente è tenuto a:
- emettere una nota di variazione in aumento;
- presentare la dichiarazione integrativa relativa a ciascun anno solare di effettuazione delle operazioni ancora accertabili;
- versare la maggiore imposta dovuta.
In merito alle modalità e ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata tramite la nota di variazione in aumento, la risoluzione evidenzia che ‘al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1 Dpr 600/1972, per correggere errori nella qualificazione dell'operazione originaria, (...), il dies a quo per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato - alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria - al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto’.
(Vedi risoluzione n. 59 del 2024)
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