Il decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Lo stesso decreto dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola con il decreto del 7 agosto 2023 n. 195. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al Mimit il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché eventuali variazioni e revoche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7055’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persona su strada - Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
Le imprese interessate devono avvalersi di tale codice tributo nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione.
(Vedi risoluzione n. 64 del 2023)
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