L’art. 14 del decreto legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con il decreto dell’8 agosto 2023 n. 196 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia, sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta in parola. Ai fini della sua fruizione il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 24/11/2023, ha istituito il codice tributo ‘7056’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio - articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144’.
(Vedi risoluzione n. 63 del 2023)
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