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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese della logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità
Venerdì, 17 Novembre , 2023

Il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2022 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto di merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto proprio per questi mezzi.

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con un decreto interministeriale n. 413 del 23 dicembre 2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Ai fini della fruizione è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali revoche e variazioni.

Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione per mezzo del proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023, ha istituito il codice tributo ‘7058’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Art. 6, comma 5, decreto legge n. 17/2022’.


(Vedi risoluzione n. 61 del 2023)

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