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Codice Deontologico
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Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione
Venerdì, 17 Novembre , 2023

L’AdE, con la risoluzione n 62/E del 13 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS). Un’associazione ha chiesto delucidazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.

È stato l’articolo 1 Dlgs n. 90/2017 ad inserire le imprese di assicurazione estere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale. L’associazione istante chiede di confermare che gli obblighi di monitoraggio fiscale non debbano essere effettuati dalle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS che optano per l’assoggettamento a tassazione sostitutiva dei redditi di capitale. Inoltre chiede chiarimenti in merito al comportamento che devono adottare le compagnie assicurative italiane che intervengono per il tramite delle rispettive banche d’appoggio nel pagamento all’estero di capitali assicurati e la conferma che non siano sanzionabili eventuali comportamenti adottati dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in LPS e dalle compagnie di assicurazione italiane che, in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale, si siano conformate alla prassi vigente superata dalla risposta n. 463 del 2022.

Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e, successivamente, il decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 hanno apportato rilevanti modificazioni al decreto legislativo n. 231/2007 in merito ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale. Il decreto legislativo n. 90, in particolare, ha previsto che sono inclusi tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale gli intermediari bancari e finanziari tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione ‘aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana’.

Dunque, dal 4 luglio 2017 sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale: le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’art. 2 del codice delle assicurazioni private; le succursali di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.

Nella nozione di ‘imprese stabilite senza succursale’ rientrano soltanto quelle imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti in Italia. Inoltre vi rientrano gli intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro Ue o See che distribuiscono in Italia i medesimi prodotti assicurativi tramite intermediari assicurativi.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno.

La segnalazione deve essere operata per i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5mila euro ed è limitata alle operazioni eseguite tra, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

L’obbligo di comunicazione non si riferisce solo alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno ma ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati al fisco avviene in modalità telematica, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura Sistema di Interscambio Dati.

Gli obblighi di rilevazione non si applicano per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito di contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461/1997. In sostanza non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies), secondo il regime del c.d. ‘risparmio amministrato’.

Gli obblighi di segnalazione non sussistono neppure nell’ipotesi di trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In entrambi i casi l’esonero da segnalazione al fisco è riconosciuto nel presupposto che i trasferimenti transfrontalieri si riferiscano a flussi fiscalmente rilevanti in quanto redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte di un intermediario residente.

Con riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, l’Agenzia rileva che ai fini dell’esonero è necessario che: il trasferimento provenga dall’estero e sia relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale; i redditi di capitale abbiano già scontato una tassazione; la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.

Sulla base dell’art. 10, comma 4, Dlgs n. 461/1997 l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato ai soli trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non costituisce condizione di esonero la circostanza che l’intermediario non residente abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.

L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale dei flussi provenienti dall’estero sui redditi di capitale assicurativi è stato esteso anche alle compagnie di assicurazione estera che optano per la tassazione di tali redditi, sebbene non incluse nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990 nel testo vigente alla data di emanazione dei documenti di prassi.

Il documento di prassi ha già chiarito come dal 4 luglio 2017 è stata puntualizzata l’individuazione dei soggetti che in ambito assicurativo rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n 167/1990, mentre la disposizione di esonero dagli obblighi di monitoraggio non ha subìto modifiche.

Conseguentemente, alla luce del nuovo contesto normativo, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi è riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano.

È bene ricordare che le imprese di assicurazione estere sono tenute a rilevare i trasferimenti verso l’estero ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti flussi siano riferiti ad operazioni fiscalmente rilevanti.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale sopra specificati si applicano a decorrere dal 4 luglio 2017, data a partire dalla quale anche le imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1 del decreto legge n. 167/1990.

Si precisa, infine, che non costituisce motivo di esonero dall’obbligo di monitoraggio la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle medesime assicurazioni estere.

Con riferimento al secondo quesito, si osserva che ciascun intermediario bancario e finanziario è tenuto a comunicare i dati relativi alle operazioni in oggetto, rilevati in applicazione della normativa antiriciclaggio, in funzione del proprio rapporto con il proprio cliente laddove il trasferimento transfrontaliero riguardi una persona fisica, un ente non commerciale e una società semplice e associazione equiparata.

Qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, si ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

In merito ai profili sanzionatori evidenziati dall’Istante la risoluzione ricorda che le violazioni degli obblighi di trasmissione sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all’importo dell’operazione non segnalata e che detta sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.


(Vedi risoluzione n. 62 del 2023)

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