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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - art. 1, commi da 61 a 65-bis Legge n. 205/2017
Venerdì, 26 Maggio , 2023

La manovra 2018 prevede benefici fiscali a favore di imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

A tali imprese è estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni e delle semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Considerato il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 giugno 2022, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.

Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in discussione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023, ha istituito il seguente codice tributo: ‘6859’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS - art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017’.


(Vedi risoluzione n. 25 del 2023)

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