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Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Giovedì, 1 Dicembre , 2022

PREMESSA

Con i decreti legge Aiuti, Aiuti-bis, Aiuti-ter e Aiuti-quater sono state emanate misure per contenere l’aumento dei costi di gas naturale ed energia elettrica e per contrastare gli effetti economici legati alla guerra in Ucraina.

In particolare sono state previste disposizioni in favore delle imprese per l’acquisto di luce e gas. Con i decreti citati sono stati di fatto prorogate le agevolazioni già previste dal decreto Sostegni-ter, dal decreto Energia e dal decreto Ucraina.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi energetici.

Il documento di prassi amministrativa risponde, inoltre, a taluni quesiti pervenuti all’Amministrazione finanziaria in merito all’ambito applicativo delle anzidette misure.

CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022

Il decreto legge Aiuti-bis ha riconosciuto contributi straordinari attribuiti nella forma di crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica. Nello specifico si tratta di:

  • un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel terzo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi, calcolati sulla base del secondo trimestre 2022, hanno subìto un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
  • un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo. determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
  • un credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • un credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale abbia subìto un incremento, nel secondo trimestre 2022, maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Beneficiarie dei crediti in parola sono le imprese che sostengono i costi per l’acquisto di luce e gas. I crediti d’imposta sono riservati alle imprese residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni previste. Ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali che agricole.

In assenza di un’esplicita esclusione, possono beneficiare del credito in parola sia gli enti commerciali che non commerciali e le Onlus. Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, qualora l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto ad individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.

In base al decreto Aiuti-quater, i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione. Ciò a differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo trimestre 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022. Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E/2022, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘6968’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
  • ‘6969’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • ‘6970’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
  • ‘6971’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022).

È bene ricordare che i crediti d’imposta non possono essere chiesti a rimborso e non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Sono poi cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta in commento sono cedibili per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È possibile effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, ma solo a favore di banche, società appartenenti a gruppo bancario e imprese di assicurazione che operano in Italia.

Per consentire la cessione dei crediti d’imposta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59/E/2022, ha istituito i codici tributo ‘7728’, ‘7729’, ‘7730’ e ‘7731’.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023.

Con il provvedimento direttoriale dello scorso 6 ottobre è stato disposto che la cessione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 deve essere oggetto di apposita comunicazione.

CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022

Il decreto Aiuti-ter ha riconosciuto:

  • un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica, acquisita ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi medi, calcolati sulla base del terzo trimestre 2022, hanno subìto un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo di quest’ultimo abbia subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019;
  • un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • un credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale abbia subìto un incremento, nel terzo trimestre 2022, maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Il decreto Aiuti-quater ha riconosciuto i medesimi crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica sopra descritti, alle stesse condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ‘NON ENERGIVORE’ E DI QUELLE ‘NON GASIVORE’

Nei confronti delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica il decreto Aiuti riconosce un credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022. Nei confronti delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, invece, un credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Si ricorda che le imprese di cui sopra possono usufruire dei crediti d’imposta descritti a condizione che: il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e di eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. È necessario, inoltre, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il decreto Aiuti ha introdotto una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d’imposta, nonché dell’ammontare dello stesso. Qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Come chiarito dall’ARERA, considerato che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d’imposta ‘i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente’ ai 60 giorni normativamente previsti.

La circolare precisa che:

  • qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica; ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo, al fine di verificare la sussistenza del presupposto di legge. In caso di esito positivo, gli ulteriori punti di prelievo di energia elettrica possono essere considerati ai fini della determinazione del credito d’imposta;
  • qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante.

In caso di accertata insussistenza dei presupposti per l’attribuzione del beneficio fiscale e in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quanto spettante il contribuente ‘fruitore’ è responsabile sotto il profilo fiscale.

La possibilità di richiedere il calcolo semplificato previsto dal decreto Aiuti-bis, relativamente ai crediti d’imposta spettanti per il terzo trimestre 2022, è disciplinata dal decreto Aiuti-ter con riferimento ai crediti d’imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022. La stessa possibilità vale anche per i crediti d’imposta per il mese di dicembre 2022, in forza del decreto Aiuti-quater.

COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NELL’ESERCIZIO 2022

Come stabilito dal decreto Aiuti-quater, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 nonché relativi al quarto trimestre 2022 sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle Entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il documento di prassi amministrativa fornisce poi risposte ad una serie di quesiti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Per la conoscenza delle domande formulate e le risposte rese rimandiamo alla circolare.


(Vedi circolare n. 36 del 2022)

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