homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Codice Deontologico
Link
 
novità fiscali scadenze fiscali circolari

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto
Giovedì, 17 Novembre , 2022

Il decreto legge n. 50 del 17 maggio scorso prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a) sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno per l’acquisto del gasolio.

Tale credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il mod. F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è tenuto a trasmettere telematicamente alle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare delle agevolazioni fruibili in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘6989’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto - art. 3 del decreto legge n. 50/2022’.


(Vedi risoluzione n. 65 del 2022)

| copyright Rondina Fabio Ragioniere commercialista Abbiategrasso | partita iva: 09439250151| site by metaping | admin |