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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’art. 5 Dl n. 4/2022 convertito dalla legge n. 25/2022
Sabato, 1 Ottobre , 2022

L’articolo 5 del decreto legge Sostegni-ter ha stabilito che il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio spetti alle imprese del settore turistico e ai gestori di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento al primo trimestre del 2022.

Il citato articolo 28 prevede inoltre che ‘In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone’ .

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 giugno 2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti del Temporary Framework che gli operatori economici devono presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del credito il provvedimento ha previsto che:

  • la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;
  • per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l’intero importo, non essendo ammessa la cessione parziale;
  • il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, ha istituito il codice tributo ‘7741’ denominato ‘CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4’.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle dichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia l’accettazione della cessione stessa.


(Vedi risoluzione n. 51 del 2022)

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