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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico
Venerdì, 5 Agosto , 2022

Il decreto legge n. 73/2021 ha istituito il Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Lo stesso decreto ha stabilito che le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili in parola hanno diritto ad un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni previste, utilizzabile in compensazione oppure ceduto secondo le modalità stabilite.

Il Ministro della Cultura, di concerto con il collega dell’Economia, con un decreto, ha disciplinato i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle risorse.

Il credito d’imposta in parole è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.

La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura comunica all’Amministrazione finanziaria i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, nonché i relativi importi. Ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del suddetto credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, ha istituito il codice tributo ‘6979’ denominato ‘Credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73’.


(Vedi risoluzione n. 43 del 2022)

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