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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit
Venerdì, 5 Agosto , 2022

Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, il decreto legge Rilancio, all’articolo 38-ter, ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione in società benefit, a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Lo stesso articolo 38-ter, al comma 2, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Con un decreto il Mise, di concerto con l’Economia, ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. L’articolo 10 del suddetto decreto stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Sempre il Mise comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società benefit ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione attraverso il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, ha istituito il codice tributo ‘6976’ denominato ‘Credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del decreto legge n. 34/2020’.


(Vedi risoluzione n. 42 del 2022)

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