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Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica
Venerdì, 5 Agosto , 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022, ha fornito chiarimenti per la corretta individuazione dei criteri che rilevano ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del decreto legge n. 145/2013 e successive integrazioni, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria.

L’Amministrazione finanziaria ha ricevuto un articolato parere del Mise in ordine all’ammissibilità delle attività rappresentate al beneficio del bonus ricerca e sviluppo. Il caso sottoposto a parere riguardava una società esercente l’attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e, quella successiva, di produzione, svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo di cui la società interessata è parte. La stessa riferisce di svolgere attività di ricerca e sviluppo a partire dalla fase di ideazione, sino a quella di prototipia.

Alla luce del parere espresso dal ministero guidato da Giancarlo Giorgetti, l’Agenzia delle Entrate, sinteticamente, chiarisce che le attività descritte non possono usufruire dell’incentivo del credito d’imposta R&S per mancanza di novità e rischi di insuccesso tecnologico.

La risoluzione ricorda che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle che hanno la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta di lavori che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico che implicano. Proprio per queste caratteristiche, che producono benefici per l’intera economia, le attività di R&S sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con contributi pubblici.

Per chiarezza sono agevolabili le attività che presentano un progetto di innovazione industriale o commerciale o il superamento di un ostacolo, di un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze già disponibili. Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d’imposta, le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore di interesse che non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità già disponibili.

Beneficiano pertanto del credito d’imposta soltanto le attività che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo che consentono di superare problemi o incertezze scientifiche o tecnologiche che non lo sarebbero sulla base dello stato dell’arte ovvero applicando le conoscenze già disponibili.

Sono per converso escluse le attività che derivano dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione di tecnologie e conoscenze già note nel settore di appartenenza.

I criteri sopra esposti valgono per tutti i settori economici, sia pure con gli adattamenti necessari in ragione della specificità dei comparti industriali e commerciali.

Pertanto, avendo riguardo al settore e alla fattispecie di interesse, potrebbero essere considerate in via di principio attività ammissibili al credito d’imposta quelle volte al superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità disponibili. Mentre, devono ritenersi escluse le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti o le modifiche ai prodotti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte.

È questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino delle novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori ma il cui unico ‘effetto tecnico’ riguardi la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli scientifici o tecnologici non superabili con le conoscenze disponibili.

Parimenti non sono ammissibili al credito d’imposta le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti gusti e abitudini dei consumatori come quelle riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti. In generale sono escluse le attività finalizzate alla modifica dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda.

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria gli elementi forniti dalla società istante non consentono di individuare quali sarebbero state le attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Le informazioni fornite dalla società poggiano sull’assunto secondo il quale le attività relative all’ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti sarebbero complementari e, pertanto, includendo anche le fasi di ingegnerizzazione delle creazioni elaborate nelle fasi di design e ideazione estetica, assumerebbero automaticamente la qualificazione di attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Le informazioni rappresentate dalla società istante ricollegano le attività all’ordinario processo di progettazione e realizzazione di nuovi prodotti; tali devono considerarsi anche le attività svolte per l’individuazione di materiali e soluzioni tecniche compatibili con gli imput dei reparti deputati alla definizione del tema stilistico. Le informazioni fornite dalla società, tuttavia, non evidenziano fasi e lavori di ricerca e sviluppo finalizzati al superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili.

In conclusione deve osservarsi che le attività descritte alla società istante, pur essendo finalizzate al rinnovo dei prodotti, non evidenziano contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo. Attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti il marketing, non risultano caratterizzate neanche da elementi di rischio di insuccesso tecnico finanziario.

Alla luce di ciò l’Agenzia ritiene che le attività svolte dalla società istante nel corso del periodo d’imposta 2019 non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo.

È opportuno, da ultimo, precisare che la nuova disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo, ma è stata estesa anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali potrebbero rientrare, pur sempre verificando il requisito della novità e della significatività (e della non ripetitività) alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante.

Alla luce del parere tecnico fornito dal Mise, la società istante non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo.


(Vedi risoluzione n. 41 del 2022)

| copyright Rondina Fabio Ragioniere commercialista Abbiategrasso | partita iva: 09439250151| site by metaping | admin |