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Detrazione per interventi di efficientamento e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio - Ulteriori chiarimenti
Venerdì, 1 Luglio , 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ripercorre i chiarimenti forniti, negli ultimi mesi, alle istanze di interpello sulla disciplina del Superbonus che nel frattempo il legislatore ha modificato. Il documento di prassi amministrativa costituisce un documento riassuntivo completo delle ultime novità che hanno interessato il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico.

Come oramai noto, ad introdurre il Superbonus al 110% è stato il decreto legge Rilancio che nel tempo è stato oggetto di diversi interventi normativi di modifica.

Considerata la complessità delle disposizioni introdotte dal decreto in parola, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata inserita un’apposita area tematica nella quale sono disponibili i link per l’accesso, oltre che a risoluzioni e circolari della stessa Amministrazione finanziaria, ai vari comunicati stampa, ai provvedimenti direttoriali, alla guida operativa, alle Faq ed ai pareri pubblicati in risposta ad interpelli presentati dai contribuenti.

Come anticipato con questa circolare l’Agenzia delle Entrate riassume i chiarimenti sul Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso le numerose risposte alle istanze di interpello dei contribuenti e i commenti alle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

La circolare illustra la disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie di soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione. Naturalmente si apportano chiarimenti sulla disciplina dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta.

Non sono oggetto di trattazione, invece, le novità in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte dal decreto legge n. 50/2022, ovvero dal decreto ‘Aiuti’, in corso di conversione.

Come già evidenziato il Superbonus, disciplinato dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, è stato oggetto di diverse modifiche normative ad opera del decreto Agosto, della legge di Bilancio 2021, del decreto legge n. 59/2021, del decreto legge n. 77/2021 e, da ultimo, della legge di Bilancio 2022.

Per effetto delle modifiche normative, la maxi-detrazione si applica alle spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio;
  • 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ‘in house providing’, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della legge n. 383/2000;
  • 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d'impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
  • 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

L’Amministrazione finanziaria, in realtà, dopo la pubblicazione della circolare, si è affrettata a correggere un refuso che ha spiazzato molti e creato nuova confusione.

Nella prima versione, pubblicata a pagina 6, prima riga, l’Agenzia aveva affermato che, per effetto delle modifiche intervenute, il Superbonus si applicava alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati interventi per almeno il 30% dell’intervento complessivo; la data iniziale del 30 settembre 2022 è stata immediatamente modificata dall’Amministrazione, con la data del 30 giugno 2022, e il documento iniziale è stato sostituito il 24 giugno 2022.

Come era facile immaginare i problemi si sono creati da subito perché i tecnici e gli esperti si sono interrogati sulla possibilità di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) dopo la data del 30 giugno 2022.

Secondo alcuni la modifica è dovuta ad un cambio di posizione delle Entrate, con la conseguenza che per la presentazione della Cilas la scadenza resta fissata al 30 giugno 2022 e che la proroga al 31 dicembre 2022 può essere utilizzata soltanto dai contribuenti per lavori avviati entro il 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre 2022 avranno raggiunto il 30% dell’intervento complessivo.

La correzione del refuso è dovuta al fatto che i commi 1 e 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio indicano espressamente la data del 30 giugno 2022 quale scadenza ‘naturale’ della detrazione maggiorata per le persone fisiche mentre la condizione del 30% dell’intero intervento al 30 settembre prossimo è presente nel comma 8-bis dello stesso articolo 119.

Il comma 8-bis dispone che ‘per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (...).

Essendo la norma a prevalere, è probabile che l’Agenzia abbia indicato correttamente la scadenza del 30 giugno, correggendo quella errata del 30 settembre che, in realtà, non esiste. Scadenza del 30 giugno, dunque, quale scadenza naturale per la fattispecie indicata. Sempre le Entrate hanno ricordato, poi, che è possibile fruire della maxi detrazione anche per le spese che saranno sostenute entro il prossimo 31 dicembre, a patto che sia rispettata la condizione che, entro il 30 settembre 2022, siano eseguiti almeno il 30% dei lavori complessivi nel cui computo possono non essere considerati i lavori non agevolati al 110%.

Affinché ogni lettore interessato possa concentrare la propria analisi su aspetti di personale interesse, essendo il documento di ampia portata, ci limitiamo a riportare per sommi capi l’indice:

  • Soggetti che possono fruire del Superbonus;
  • Edifici interessati;
  • Tipologie di interventi;
  • Spese ammesse alla detrazione;
  • Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;
  • Adempimenti procedurali.


(Vedi circolare n. 23 del 2022)

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