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Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)
Giovedì, 5 Maggio , 2022

PREMESSA

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) con lo scopo di innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari, di escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi e modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità.

L’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a patto che questi ultimi siano detenuti per almeno 5 anni.

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare precisi limiti quantitativi di investimento, determinate caratteristiche, specifici vincoli di composizione e limiti.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, ha fornito i chiarimenti in merito alle predette modifiche apportate alla disciplina dei PIR.

Le diverse tipologie di PIR

In base alla normativa vigente al momento dell’apertura del piano distinguiamo diverse tipologie di PIR:

  • PIR 1.0, piani costituiti dal 1°gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di Bilancio 2017;
  • PIR 2.0, piani costituiti dal 1°gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di Bilancio 2017, come modificate dalla legge di Bilancio 2019;
  • PIR 3.0, piani costituiti dal 1°gennaio 2020 in applicazione dell’art. 13-bis Dl n. 124/2019, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2017 e dalla legge di Bilancio 2019, se compatibili;
  • PIR Alternativi, piani costituiti dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis del predetto articolo 13-bis, cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2017 e dalla legge di Bilancio 2019, in quanto compatibili.
Attualmente, pertanto, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un ‘solo’ PIR ‘ordinario’ (PIR 1.0, 2.0 o 3.0) e, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, più PIR Alternativi.

Nuovi limiti di investimento dei PIR ordinari

La legge di Bilancio 2022 è intervenuta sulla legge di Bilancio 2017 modificando i limiti di investimento previsti per i PIR ordinari ovvero quelli già costituiti al 1°gennaio 2022, al fine di potenziare l’utilizzo del PIR per convogliare l’afflusso del risparmio verso l’economia reale.

Prima delle modifiche dell’ultima manovra, la legge di Bilancio 2017 prevedeva che l’importo investito nel PIR ordinario non potesse superare complessivamente 150 mila euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila euro.

Con le modifiche della legge di Bilancio 2022 le somme e i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare ai PIR ordinari non possono superare il plafond complessivo di 200 mila euro, con un limite di plafond annuo di 40 mila euro.

I nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, ossia dal 1°gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Modifiche ai PIR Alternativi

In merito ai PIR Alternativi le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di ‘unicità’, secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR Alternativo, nonché una rimodulazione dell’ammontare del credito d’imposta e il termine entro cui detto credito può essere utilizzato.

Deroga al principio di ‘unicità’

La manovra 2022 introduce modifiche alla normativa dei PIR Alternativi, ossia i PIR costituiti a decorrere dal 19 maggio 2020 che investono prevalentemente in strumenti finanziari con l’intento di favorire l’afflusso di risorse verso le PMI.

La principale novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 riguarda l’esclusione - limitatamente ai PIR Alternativi - dei vincoli all’investimento previsti dalla legge di Bilancio 2017. Con la modifica è possibile ora detenere, contemporaneamente, un PIR ordinario e più PIR Alternativi. Quest’ultimi, tuttavia, non possono essere cointestati a più persone.

Nell’ipotesi di una pluralità di PIR Alternativi, il titolare dei piani non potrà destinare somme e valori in misura eccedente il limite annuale di 300 mila euro e quello complessivo di 1.500.000 euro.

Sarà onere del titolare dei piani monitorare il rispetto del plafond annuale e complessivo, non potendo i singoli intermediari presso i quali sono aperti i medesimi conoscere l’ammontare delle risorse destinate nei piani detenuti presso altri soggetti. A tal fine, la persona fisica titolare del piano dovrà autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell’apertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonché comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un PIR Alternativo il raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

I dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessario alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo saranno oggetto di comunicazione, da parte dell’intermediario in qualità di sostituto d’imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione del modello 770.

Modifiche al credito d’imposta

Per i PIR Alternativi costituiti dal 1°gennaio 2021, le disposizioni della legge di Bilancio 2021 prevedono, a beneficio delle persone fisiche titolari di PIR Alternativi, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Il requisito temporale deve essere rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza.

Detto credito d’imposta costituisce un beneficio fiscale riconosciuto alla persona fisica titolare di un PIR Alternativo in luogo dell’utilizzo delle eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati a seguito della cessione o del rimborso degli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano medesimo per almeno 5 anni.

L’ultima manovra economica ha previsto un credito d’imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. Il credito d’imposta in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10% dell’ammontare degli investimenti medesimi; detto credito deve essere utilizzato in 15 anni, in quote di pari importo.

Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante in relaziona agli investimenti effettuati nel 2021, la circolare n. 19/E/2021 ha chiarito che tale credito d’imposta non può eccedere il 20% dell’intera somma investita negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Pertanto, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, rilevano non solo le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, ma anche le somme investite, sempre negli strumenti finanziari qualificati, negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante nella misura del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Detto credito dovrà essere ripartito in 15 quote annuali.

Ulteriori considerazioni in merito al credito d’imposta

Non cambiano le altre previsioni circa le modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, per le quali continuano a trovare applicazione le indicazioni della circolare n. 19/E/2021. Il contribuente può, quindi, scegliere se utilizzare il credito direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il mod. F24.

Inoltre gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d’imposta oppure di utilizzarle in deduzione delle plusvalenze dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie.

Qualora il contribuente decida di utilizzare le suddette minusvalenze come credito d’imposta lo stesso deve essere utilizzato entro i limiti previsti dalla norma, mentre l’eventuale importo delle minusvalenze ‘eccedenti’ il limite del 10% per gli investimenti effettuati dal 2022 (20% per gli investimenti del 2021) può essere portato in deduzione dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalità di cui all’art. 6 Dlgs n. 461/1997.


(Vedi circolare n. 10 del 2022)

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