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Codice Deontologico
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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter decreto Sostegni
Venerdì, 14 Gennaio , 2022

L’articolo 1-ter del decreto legge Sostegni prevede il riconoscimento di ‘ un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019 (...)’ .

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento dello scorso 8 novembre il Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola.

La percentuale di riparto, pari al 110%, è stata determinata con il provvedimento del 17 dicembre 2021.

I contribuenti che hanno optato per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, potranno fruire in compensazione dell’ammontare massimo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75/E del 20 dicembre 2021, ha istituito il codice tributo ‘6956’ denominato ‘Contributo a fondo perduto per le start up - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 - ter DL n. 41/2021’.


(Vedi risoluzione n. 75 del 2021)

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