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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Risposte a quesiti
Venerdì, 27 Agosto , 2021

La legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate in Italia. La nuova disciplina si pone in linea con la legge di Bilancio 2020 che ha disciplinato gli incentivi fiscali del ‘Piano nazionale Impresa 4.0’. La novità più importante della legge n. 160/2019 ha riguardato la trasformazione del beneficio in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. Altre innovazioni introdotte dalla legge n. 160 sono il super ammortamento e l’iper ammortamento.

Al fine di rafforzare l’agevolazione agli investimenti in beni strumentali la legge di Bilancio 2021 ha apportato novità all’impianto della legge n. 160. Le più importanti hanno riguardato: l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi dai beni 4.0; la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; la richiesta della perizia asseverata per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

Con il Dl Sostegni-bis il Legislatore è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo con modifiche sull’utilizzo del credito d’imposta. Anche i soggetti con un volume di ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare in compensazione, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, fornisce, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni in merito alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di Bilancio 2021.

Soggetti interessati

I commi 1051 e 1061 della legge di Bilancio 2021 individuano l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è attribuito ‘a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato’.

Dal punto di vista soggettivo, il credito d'imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti alle condizioni stabilite dai commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario, nonché le reti di impresa.

Le ‘reti-soggetto’, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Con riferimento, invece, alla categoria della ‘rete-contratto’, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Tra le imprese beneficiarie trovano posto le STP titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ‘ordinari’.
Sempre in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli ‘esercenti arti e professioni’ che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’.
Rientrano nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioni anche le associazioni tra professionisti. Possono usufruire del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame. Sempre in merito all’ambito soggettivo, qualora le imprese siano destinatarie di sanzioni interdittive, è prevista l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, esclusione che deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione.

Investimenti

La circolare evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di ‘sostanziale’ equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing. Il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nella legge di Bilancio 2021 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

Ambito temporale

In merito all’ambito temporale di applicazione si chiede di conoscere il corretto comportamento da adottare nel caso in cui l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2021 coesiste con l’analogo credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
La circolare precisa che il coordinamento delle due discipline agevolative, sul piano temporale, va effettuato distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (ovvero anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto alla ‘prenotazione’, dal caso degli investimenti per i quali a questa data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella vecchia disciplina. Nel secondo caso, trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021.
Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime.

Determinazione dell’agevolazione

È bene ricordare che le reti di imprese sono ricomprese nel novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, distinguendo tra le ‘reti-contratto’ e le ‘reti-soggetto’. Qualora gli investimenti in beni strumentali nuovi siano effettuati da imprese che aderiscono a un ‘contratto di rete’, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre distinguere se si tratta di ‘rete-contratto’ o di ‘rete-soggetto’. Nel primo caso gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti. Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti.
Con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una ‘rete-contratto’ sono le singole imprese retiste ad aver diritto al credito d’imposta sulla quota parte del costo di propria competenza. Il credito d'imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:

  • in relazione alla quota di costi di competenza del periodo d’imposta alle stesse direttamente imputati, laddove gli investimenti, effettuati in esecuzione del programma comune di rete, siano stati posti in essere dal soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune;
  • in relazione alla quota di costi a queste ‘ribaltati’, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa ‘capofila’.
Nel caso in cui, invece, la rete di imprese si configuri come ‘rete-soggetto’ gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla ‘rete-soggetto’.
Qualora il programma di rete preveda l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, l’effettuazione degli stessi è imputabile alla ‘rete-soggetto’, la quale, risultando essere un’ ‘impresa’ è il soggetto destinatario dell’agevolazione.
La ‘rete-soggetto’, quindi, applicherà in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito d’imposta avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete, di competenza del periodo d’imposta in cui intende avvalersi dell’agevolazione, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

In merito alla determinazione del costo del bene agevolabile, costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti. In quest’ultima ipotesi l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del prorata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l’utilizzatore l’Iva sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’Iva pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

Utilizzo

La legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Si ricorda che alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dalla norma in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. In particolare, le imprese sono ammesse sia al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ‘ordinari’, sia al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ‘ordinari’ si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali. Diversamente il DURC irregolare preclude la fruizione del credito d’imposta spettante.

Ai fini della fruizione il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta - nella misura di un terzo dell’importo maturato - e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Pertanto, nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Inoltre, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dal combinato disposto di queste norme si evince che è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali ‘non 4.0’ effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali ‘non 4.0’ effettuati nel medesimo periodo dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
L’utilizzabilità in un’unica quota del credito d’imposta costituisce una facoltà che se non viene sfruttata, consentirà al beneficiario di continuare a fruire del credito in tre quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato potrà essere portato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato si chiede se tale credito d’imposta possa essere trasferito in caso di conferimento d’azienda o di ramo di azienda. L’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi, che maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Il trasferimento della titolarità è infatti ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione. Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato. In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. In sostanza, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d’imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Al fine di appurare la cumulabilità, occorre calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il ‘costo sostenuto’ ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo d’imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d’imposta.

Rideterminazione dell’agevolazione

Investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria. La legge di Bilancio 2021 prevede che il credito d’imposta debba essere corrispondentemente ridotto nell’ipotesi in cui ‘i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto’ entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.
Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il ‘periodo di sorveglianza’ costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo. Considerato che per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria ai fini della determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si ritiene che sia tale valore a dover essere escluso dall’originaria base di calcolo ai fini della rideterminazione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel ‘periodo di sorveglianza’ il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

Il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario. Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell’agevolazione.

Documentazione

Indicazione della norma agevolativa. Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di Bilancio 2020.
Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 - per i quali alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20% - le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di Bilancio 2021.
Nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo. In tal caso, i soggetti interessati possono integrare i documenti sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo del fisco.


(Vedi circolare n. 9 del 2021)

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