homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Codice Deontologico
Link
 
novità fiscali scadenze fiscali circolari

Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 in caso di erogazione di indennità per disoccupazione agricola, Cig e Naspi
Giovedì, 10 Giugno , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 4 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 qualora i contribuenti, sempre nel 2020, siano stati destinatari di indennità come la disoccupazione agricola, la cassa integrazione o la Naspi.

Le richieste di chiarimento hanno riguardato, in particolare, il numero dei giorni da indicare nelle dichiarazioni relative all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019.

Il decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3 ha sostituito, dal 1°luglio 2020, il bonus Renzi con due nuove misure ovvero il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale che trovano applicazione per il secondo semestre del 2020 e per il 2021. Scopo delle nuove misure è ridurre la tassazione sul lavoro.

Il trattamento integrativo interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda su tali redditi superi le detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento è rapportato al numero di giorni lavorativi a partire dal 1°luglio 2020 ed è pari a 600 euro per il 2020 ed a 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non supera i 28 mila euro.

La seconda misura riconosce, per le prestazioni rese nel secondo semestre del 2020, un'ulteriore detrazione fiscale sempre riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40 mila euro.

Il modello di certificazione CU 2021, prevede l’indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni.

Al fine di assicurare la corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021, nel quadro C del mod. 730/2021 e nel quadro RC del mod. Redditi PF 2021, oltre al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente, occorre indicare la ripartizione dei giorni tra il primo e il secondo semestre. Analoga cosa vale per le CU 2021.

In merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione agricola, l’Agenzia, richiamando la circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, ha ribadito che ‘il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi’. Il numero di giorni per i quali spetta la detrazione, anche se riferibili ad anni precedenti, si determina tenendo conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità. In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito. Naturalmente non si deve superare il limite massimo di 365 giorni anche nel caso in cui il contribuente è stato contemporaneamente titolare di redditi derivanti da rapporto di lavoro subordinato.

Il principio interpretativo contenuto nella circolare 137/E/1997 può essere mutuato anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione per i due semestri 2020, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni.

Ne consegue che nelle dichiarazioni dei redditi potrà essere computato il numero di giorni indicato nelle CU Inps 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti. La somma dei giorni del primo e secondo semestre deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 della certificazione.

Il numero di giorni riferito al primo semestre non deve superare i 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare) 182 (se il rapporto di lavoro è inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio in quanto il 2020 è stato anno bisestile). I giorni riferiti al secondo semestre non devono essere superiori a 184.

Dunque, per l’anno d’imposta 2020 si può riportare in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU Inps, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 della certificazione, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.


(Vedi risoluzione n. 41 del 2021)

| copyright Rondina Fabio Ragioniere commercialista Abbiategrasso | partita iva: 09439250151| site by metaping | admin |