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Codice Deontologico
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Trattamento, ai fini Iva, delle operazioni relative ad attività di shared payment
Venerdì, 4 Giugno , 2021

Con la risoluzione n. 35/E del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta impostazione dal punto di vista tributario delle operazioni relative ad attività di shared payment. Ci riferiamo alle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Più specificamente si tratta di un innovativo software di share payments che consente pagamenti condivisi.

La società istante offre ai venditori di beni e servizi (c.d. merchant) e ai loro clienti un metodo di pagamento via internet che permette di dividere l’importo di una transazione su diverse carte di credito/debito, intestate a soggetti diversi, addebitando su ciascuna carta una parte dell’importo complessivo (c.d. pagamento condiviso o shared payment).

Nell’istanza pervenuta il contribuente afferma di essere un ‘facilitatore nella dilazione di pagamento offerta al cliente finale dal merchant, agevolando l’incasso del credito residuo vantato da quest’ultimo’.

Il cliente acquista dal merchant un prodotto/servizio ed inserisce una carta di credito per il pagamento. Gli viene addebitato soltanto un terzo dell’importo totale, la parte restante viene addebitata successivamente in due tranches nell’arco di 60 giorni. Al termine della transazione la società istante acquista un credito commerciale pro-soluto per un prezzo pari al valore delle restanti due tranches di pagamento del cliente. La società non applica alcun tasso d’interesse al cliente né sconti sul prezzo d’acquisto del credito commerciale. La stessa addebita una fee al merchant solo per quanto riguarda il processing del pagamento con carta.

La società chiede di conoscere il corretto trattamento Iva applicabile alla fee dalla stessa percepita per l’attività sopra descritta, articolata nelle seguenti fasi:

  1. trasferimento di una somma pari a un terzo dell’importo totale del credito dalla carta di credito del cliente al conto di moneta elettronica del venditore online, e nel
  2. successivo acquisto pro-soluto della restante parte del credito commerciale dallo stesso merchant, rappresentato dai restanti ⅔, ad un prezzo pari al suo valore nominale, senza applicare alcun tasso di interesse o di sconto, ma esclusivamente una commissione (fee) a carico del venditore stesso per l’elaborazione del pagamento con carta.
La società precisa che la fee costituisce il compenso che il merchant paga alla società per il servizio reso. Viene calcolata in percentuale sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l’aliquota è negoziata con il merchant al momento della stipula della convenzione. Nella determinazione della fee vengono presi in considerazione alcuni parametri tra cui l’interesse strategico del venditore online per la società, il rischio d’insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d’affari gestito dallo stesso.

Allo schema negoziale appena descritto si ritengono applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 32/E dell’11 marzo 2011, che a sua volta richiama, confermandone la validità, la risoluzione n. 139/E del 17 novembre 2004 con la quale l’Agenzia aveva precisato che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria.

Al fine di accertare la causa del contratto, la risoluzione aggiunge che nelle operazioni di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, a nulla rilevando il fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell’operazione ovvero non lo sia.

La causa finanziaria delle operazioni di factoring è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all’atto della cessione del credito, consentendo a quest’ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso.

Il servizio prestato dalla società istante, il cui corrispettivo è rappresentato dalla fee, costituisce, come sostenuto, un contratto di factoring che è una vera e propria operazione finanziaria esente Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del decreto Iva.


(Vedi risoluzione n. 35 del 2021)

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