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Codice Deontologico
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Trattamento fiscale ai fini Irpef delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza
Venerdì, 25 Settembre , 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 9 settembre 2020, risponde all’istanza di interpello formulata da un Ente che, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al Fondo interno di previdenza istituito presso il medesimo Ente. Trattamento fiscale che ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70. Detto Fondo è stato soppresso a decorrere dal 1°ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione. L’Agenzia concorda con la tesi prospettata dall’Ente istante, in disarmonia con la richiesta di alcuni ex dipendenti. Alle prestazioni integrative erogate dall’Ente in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti, tramite un Fondo interno di previdenza, come sopra espresso, soppresso nel 1999, si applica la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti, e cioè quella applicabile fino al 31 dicembre 2000 che, per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, stabilisce una tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito sull’87,50% dell’ammontare percepito.
Non trova applicazione l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) secondo cui, a decorrere dal 1°gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252/2005 è estesa anche ai dipendenti pubblici che in precedenza ne erano esclusi.
Il documento di prassi amministrativa fa una ricostruzione del quadro normativo riguardante la previdenza complementare oggetto di diversi interventi normativi a seguito dei quali il trattamento fiscale delle prestazioni risulta differenziato in base al periodo di maturazione delle stesse, con la conseguenza che alla medesima prestazione si applicano differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti.
In merito al caso in esame la risoluzione chiarisce che le prestazioni integrative erogate in favore degli ex dipendenti dell’Ente sono interamente riconducibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, considerato che il fondo ha cessato l’attività dal 1°ottobre 1999 e conseguentemente risulta cessata ogni forma di contribuzione.
Il regime fiscale applicabile alle prestazioni in esame è dunque quello in vigore fino al 31 dicembre 2000, a nulla rilevando la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione delle prestazioni medesime. Le suddette prestazioni, erogate in forma di rendita, sono quindi soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito e imponibili per l’87,50% del loro ammontare, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335.
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’articolo 1, comma 156, della legge di bilancio 2018 – secondo cui, a decorrere dal 1°gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare è estesa anche ai dipendenti delle Pa che in precedenza ne erano esclusi – non influenza la soluzione interpretativa fornita nel presente parere in relazione al quesito formulato. Il citato comma 156 ha, infatti, precisato che, ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1°gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina di cui al Dlgs n. 252/2005, mentre a quelli che, a tale data, risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, si applica la stessa disciplina limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data. Quindi, il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate nei confronti dei dipendenti pubblici relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2017 è rimasto pressoché immutato.
In sintesi, dunque, alle prestazioni erogate in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti dell’Ente istante si applica, come detto, la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione di relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000.
(Vedi risoluzione n. 51 del 2020)

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