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Codice Deontologico
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Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 19 del decreto Liquidità
Venerdì, 25 Settembre , 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020, ha istituito il codice tributo ‘4050’ denominato ‘Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23’. Il nuovo codice tributo servirà ai lavoratori autonomi per il versamento delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta. Tale articolo prevede che ‘per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo scorso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da luglio 2020, senza applicazione di interessi né sanzioni’. Successivamente il decreto Rilancio ha prorogato al 16 settembre la ripresa dei versamenti delle suddette ritenute in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate. Il decreto Agosto ha infine stabilito che i versamenti sospesi possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, pagando il 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate. Il restante 50% andrà pagato, a rate mensili, in un numero massimo di 24, con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021.
(Vedi risoluzione n. 50 del 2020)

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