homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Codice Deontologico
Link
 
novità fiscali scadenze fiscali circolari

Legge di Bilancio 2025 - Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita
Venerdì, 20 Giugno , 2025

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.

La manovra, in particolare, interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario, disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente e prevedendo, per i contratti in corso al 1°gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, fornisce istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.

VERSAMENTO ANNUALE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

La manovra 2025 è intervenuta sull’applicazione e sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita, ossia alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V del codice delle assicurazioni private.

La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie di cui all’art. 4 del decreto del Mef 24 maggio 2012.

Fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione la disciplina che prevede il pagamento dell’imposta di bollo all’atto del rimborso o del riscatto. La nuova norma ha previsto, invece, che tale pagamento avvenga annualmente e concerne sia i contratti stipulati a partire dal 1°gennaio 2025 che quelli in essere a tale data.

La modalità di versamento è quella mediante modello F24.

Ai fini della determinazione dell’acconto, previsto nella misura del ‘100% dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15’, il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente.

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta è possibile l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi.

PIANO DI RATEAZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ACCANTONATA FINO AL 2024

Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025 l’ammontare dell’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta è versata in base alle seguenti quote e scadenze:

  • il 50% entro il 30 giugno 2025;
  • il 20% entro il 30 giugno 2026;
  • il 20% entro il 30 giugno 2027;
  • il 10% entro il 30 giugno 2028.

Per quanto concerne i contratti che scadono o vengono riscattati ‘medio tempore’, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, restano ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene ogni anno con le modalità ordinarie.

POLIZZE EMESSE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE OPERANTI IN ITALIA IN REGIME DI LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Con riferimento alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, l’imposta di bollo, sia corrente sia accantonata, è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponda in solido con essa per il versamento dell’imposta.

Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione prevista dall’articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:

  • se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità del dm 24 maggio 2012;
  • se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.

INTERAZIONE CON L’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ OGGETTO DI EMERSIONE

Le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale sono soggette a un’imposta di bollo speciale del 4 per mille che si determina ‘al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972’, risultante dai rendiconti.

Il versamento di tale imposta di bollo speciale avviene entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 si ritiene che proprio a decorrere dall’annualità 2025 l’imposta di bollo speciale annuale debba essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazione.

Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno, al fine di consentirne lo scomputo.

Con riferimento all’imposta di bollo speciale dovuta fino al 31 dicembre 2024, l’Agenzia ritiene, invece, che la stessa possa essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.

L’imposta di bollo sulle comunicazioni eventualmente dovuta, a seguito del suddetto scomputo, è versata secondo le rate e le scadenze di cui alla manovra 2025.


(Vedi circolare n. 7 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 20 della legge n. 207/2024
Venerdì, 20 Giugno , 2025

La manovra 2025 ha disposto il differimento della deducibilità di taluni componenti negativi di reddito ai fini Ires e Irap. L’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, con la risoluzione n. 38/e del 6 giugno 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ’2007’ ‘Maggior acconto I rata Ires’;
  • ’2008’ ‘Maggior acconto II rata Ires o maggior acconto in unica soluzione Ires’;
  • ’3881’ ‘Maggior acconto I rata Irap’;
  • ’3882’ ‘Maggior acconto II rata Irap o maggior acconto in unica soluzione Irap’.

Come anticipato la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha infatti introdotto un'importante novità in materia fiscale, volta al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap.

La norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente previsti per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa norma. Il legislatore ha inoltre previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

L’articolo 1, comma 20, della manovra 2025 stabilisce che sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconto dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, né quelle dell’art. 4, comma 3, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla legge n. 154/1989.


(Vedi risoluzione n. 38 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, calcolata fino al 2024
Venerdì, 20 Giugno , 2025

La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’art. 4 del dm del Mef 24 maggio 2012.

Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo calcolata fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘2510’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.

Per l’eventuale versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • ‘2511’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Sanzioni da ravvedimento’;
  • ‘2512’ denominato ‘Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - Interessi da ravvedimento’.


(Vedi risoluzione n. 39 del 2025)

Aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni
Venerdì, 20 Giugno , 2025

Dal prossimo 1°luglio diventa obbligatoria la nuova modalità per il deposito telematico degli atti di aggiornamento catastale relativi ai frazionamenti dei terreni. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, fornisce chiarimenti ai professionisti in merito alla nuova versione ‘10.6.5 - APAG 2.15’ della procedura Pregeo 10 sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico.

Con questa nuova modalità operativa i professionisti potranno rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al deposito presso il Comune dei Tipi di frazionamento conformemente a quanto disposto dall’art. 30, comma 5-bis, del Dpr n. 380/2001.

Il documento di prassi amministrativa ricorda che l’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che ‘gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione’.

Questa modifica normativa consente un cambio di prospettiva rispetto alla precedente disciplina, in quanto sottrae ai professionisti il compito di occuparsi del deposito degli atti presso il Comune, affidandone l’incarico all’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1°luglio 2025 il deposito dei tipi di frazionamento presentati alle Entrate dai professionisti incaricati è effettuato, come anticipato, dall’Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione.

I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione. In particolare, nella predisposizione dell’atto da trasmettere telematicamente il tecnico redattore, con la nuova versione della procedura Pregeo 10, attesta che, lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente.

In sostanza, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell’atto di aggiornamento, è la medesima Agenzia delle Entrate che provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell’avvenuto deposito al Comune competente mediante Pec.

Con l’approvazione dell’atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia delle Entrate via Pec al Comune competente.

Tale comunicazione è unita alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell’ufficio competente delle Entrate o suo delegato e restituita per via telematica.

Le tipologie di atti di aggiornamento che a decorrere dal 1°luglio 2025 saranno oggetto di deposito telematico da parte delle Entrate sono:

  • Tipi di frazionamento (FR);
  • Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM);
  • Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).

Per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.


(Vedi risoluzione n. 40 del 2025)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0 a seguito delle novità della legge di Bilancio 2025
Venerdì, 20 Giugno , 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘7077’ denominato ‘Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024 n. 207’.

Questo nuovo codice tributo potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta Transizione 4.0 riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a precise condizioni.

La legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove misure in materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0.

L’articolo 1, comma 446, della manovra 2025 dispone che il credito d'imposta in parola è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto di questo limite di spesa il ministero delle Imprese e del made in Italy richiede alle imprese beneficiarie di inviare una comunicazione telematica concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.

Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il bonus potrà essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati.

Il nuovo credito d’imposta ‘7077’ deve essere riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24. Per gli investimenti già avviati al 31 dicembre 2024 con pagamento degli acconti almeno pari al 20% della spesa complessiva, continuerà ad essere utilizzato il codice tributo ‘6936’.


(Vedi risoluzione n. 41 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili
Venerdì, 13 Giugno , 2025

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.

L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap.

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze.

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:

  • ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

I nuovi codici tributo, invece, sono:

  • ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.


(Vedi risoluzione n. 37 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir
Venerdì, 13 Giugno , 2025

L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge.

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due:

  • ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 - art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
  • ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 - art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.

Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento.

Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.


(Vedi risoluzione n. 36 del 2025)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve
Venerdì, 13 Giugno , 2025

Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per l’affrancamento si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve - art. 14 Dlgs n. 192/2024’.


(Vedi risoluzione n. 35 del 2025)

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
Venerdì, 13 Giugno , 2025

A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.


(Vedi risoluzione n. 34 del 2025)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
Venerdì, 13 Giugno , 2025

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti - art. 68, comma 2-bis del Tuir’.


(Vedi risoluzione n. 33 del 2025)

Novità in tema di detrazioni - Legge di Bilancio 2025
Sabato, 31 Maggio , 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi.

La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir.

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.

Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo.

Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila.

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.

A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’.

Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui.

Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.

Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.


(Vedi circolare n. 6 del 2025)

Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva
Sabato, 31 Maggio , 2025

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.

Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’.

La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in particolare:

  • il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
  • la decorrenza delle novità;
  • altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.

L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.

Requisito soggettivo

Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività.

Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale.

Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo - neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato - l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’.

Requisito territoriale

Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.

I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:

  • sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
  • da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea.

Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.

DECORRENZA DELLE NOVITA’

Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data.

Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:

  • le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
  • le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988.

La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco.

CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE

Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste.

Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva.

Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa.

Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.


(Vedi circolare n. 5 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e in pmi innovative
Venerdì, 23 Maggio , 2025

Con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per fruire, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

L’articolo 2 della legge n. 162/2024 ha disposto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza, è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘7076’ denominato ‘Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative - articolo 2 della legge 28 ottobre 2024 n. 162’.


(Vedi risoluzione n. 30 del 2025)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte delle nuove imprese giovanili agricole
Venerdì, 23 Maggio , 2025

La legge n. 36/2024 all’articolo 4 ha disposto che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa nel settore agricolo hanno la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

Per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 28 aprile 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘4083’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Acconto I rata;
  • ‘4084’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Acconto II rata o acconto in unica soluzione;
  • ‘4085’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Saldo;
  • ‘4086’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Acconto I rata;
  • ‘4087’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Acconto II rata o acconto in unica soluzione;
  • ‘4088’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili - Saldo.


(Vedi risoluzione n. 31 del 2025)

Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets -DTA) - Art. 44-bis Dl n.34/2019
Venerdì, 23 Maggio , 2025

Con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA).

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 44-bis del decreto legge n. 34/2019 stabilisce in primis che questi crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e che possono essere utilizzati in compensazione ovvero possono essere ceduti o, ancora, chiesti a rimborso. La cessione avviene secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.

La cessione dei crediti in parola deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’. L’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente. Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può solo utilizzarlo in compensazione tramite mod. F24.

Se i crediti sono ceduti a una o più società o enti dello stesso gruppo, la procedura è più semplice perché è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti, senza bisogno di formalità notarili.

L’Agenzia delle Entrate fa inoltre presente che ai fini della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta in parola, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. La comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili. L’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di controllare la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Tuttavia, è estranea al rapporto di natura civilistica tra le parti e non interviene in ambito contrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta in esame l’Agenzia rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 37/E/2012 e n. 17/E/2014, in relazione ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina di trasformazione delle imposte anticipate, dettate dall’art. 2, commi da 55 a 58, del decreto legge n. 225/2010.

Al riguardo, si precisa che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina di trasformazione delle imposte anticipate da ultimo citata, l’art. 44-bis del decreto legge n. 34/2019 non richiede che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.


(Vedi risoluzione n. 32 del 2025)

Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Venerdì, 23 Maggio , 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025, concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

In materia di redditi di lavoro dipendente il documento di prassi amministrativa illustra, altresì, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024 che ne ha rivisto la disciplina.

Misure concernenti l’Irpef (legge di Bilancio 2025)

I commi 2 e 3 della manovra 2025 prevedono, a regime, la riduzione da 4 a 3 delle aliquote e degli scaglioni di reddito, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo.

In particolare, a regime sono previste le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
  • 43% per i redditi che superano 50 mila euro.

Previsto, sempre a regime, l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15 mila euro.

La modifica conferma, pertanto, l’ampliamento fino a 8.500 euro dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Ai commi 4 e seguenti della legge di Bilancio 2025 si introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti. In particolare, il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 20 mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Il sesto comma riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20 mila euro ma non superiore a 40 mila euro. Tale detrazione è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20 mila euro ma non a 32 mila euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32 mila euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di 40 mila euro.

Il comma 7 dispone che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore. Laddove per ragioni tecniche non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, i benefici saranno erogati nelle successive mensilità o in sede di conguaglio.

I sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in parola e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferite alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore con la Certificazione unica.

Qualora il lavoratore svolga più attività di lavoro dipendente con datori diversi, in periodi differenti dell’anno, lo stesso può comunicare al datore di lavoro che eroga la somma o che opera la detrazione, le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, al fine di verificare la spettanza e la correttezza dell’importo da corrispondere nella busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro.

La circolare fa presente, inoltre, che nel caso in cui il lavoratore abbia contemporaneamente più contratti di lavoro dipendente in regime di part-time, le agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto d’imposta.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

Il comma 11 della manovra 2025 apporta modifiche in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Dispone, infatti, che la detrazione in commento sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

Rispetto alla disciplina previgente la legge di Bilancio 2025, pertanto, introduce un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.

La manovra, inoltre, estende il riconoscimento della detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.

Il citato comma 11 limita, inoltre, ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione prevista per gli altri familiari conviventi, con la conseguenza che dallo scorso 1°gennaio la modifica normativa ha circoscritto il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi come, ad esempio, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i discendenti dei figli.

Le misure di welfare, previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Per quanto riguarda i figli la circolare precisa che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale.

Il comma 11 inserisce, infine, nell’articolo 12 del Tuir, il comma 2-bis, il quale prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro della Ue o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente (decreto delegato e legge di Bilancio 2025)

La circolare illustra le modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 192/2024 ( decreto delegato) alle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito. Si tratta, in sostanza, di una revisione e semplificazione delle norme contenute nel Tuir in materia di deducibilità dei contributi a fondi di assistenza sanitaria integrativa; esclusione dal reddito dei contributi e premi versati a enti e casse con finalità assistenziali; criteri di valutazione dei fringe benefit. Le novità si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1°gennaio 2025, in coerenza con il principio di cassa allargato.

Il documento di prassi amministrativa commenta, altresì, le misure concernenti la tassazione di redditi di lavoro dipendente apportate dalla manovra 2025 in materia di: premi erogati agli atleti che vinceranno le medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina; compensi straordinari nel comparto sanitario; premi di produttività; welfare aziendale; detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni di festa per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere; detassazione delle mance percepite dal personale del settore ricettivo; compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche.

Il decreto delegato ha modificato l’art. 10 del Tuir in materia di deducibilità ai fini Irpef dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN. Parimenti è stato oggetto di modifica la norma che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Il documento di prassi specifica che i fondi, gli enti o le casse verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo il principio di mutualità e di solidarietà tra gli iscritti.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 le disposizioni in commento si applicano al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico. Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso.

Sul regime di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la circolare evidenzia che il decreto delegato ne ha esteso l’ambito applicativo ai familiari indicati all’art. 12 del Tuir ovvero al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli e agli ascendenti conviventi del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

Il decreto delegato ha modificato il criterio di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, stabilendo che il suddetto valore sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

In sintesi, in materia di beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti sono previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.

La legge di Bilancio 2025 stabilisce che i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte e che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.

Sempre la manovra 2025 ha previsto l’applicazione di un'imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). L’imposta sostitutiva deve essere applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato di cui all’art. 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir.

Il comma 385 della legge di Bilancio 2025 estende ai premi e alle somme erogati negli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione temporanea da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali - concernenti alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa - prevista dalla legge di stabilità 2016.

La novella normativa ripropone la riduzione già prevista per i periodi d’imposta 2024 e 2023 e, dunque, possono essere considerate valide le istruzioni fornite con le circolari n. 5/E/2024, n. 23/E/2023, n. 5/E/2018 e n. 28/E/2016.

La legge di Bilancio 2025 contiene due diverse misure di welfare aziendale. I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di non concorrenza al reddito ai fini delle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, mentre i commi 390 e 391 prevedono, limitatamente agli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).

I commi da 386 a 389 dispongono la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5 mila euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi non percepiscano un reddito da lavoro dipendente superiore a un determinato limite, abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 Km da quello di precedente residenza.

Il comma 390 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
  • le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico.

Il comma 391 stabilisce, infine, che l’aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

Per sostenere il settore turistico la manovra 2025 riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo speciale in parola è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, sopra indicati, a condizione che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro.

Cambia, poi, il regime di tassazione sostitutiva delle somme rilasciate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (c.d. mance). Viene previsto un innalzamento dal 25 al 30% dell’ammontare massimo delle mance percepite dal lavoratore da assoggettare a tassazione sostitutiva. Una seconda modifica prevede poi l’estensione dell’ambito soggettivo della tassazione sostitutiva ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo di 75 mila euro, in luogo dei precedenti 50 mila.

L’ultima modifica della legge di Bilancio introduce novità sul regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive. Si chiarisce che tali emolumenti rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui agli articoli 50 e 52 del Tuir. I compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti indicati, i compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.


(Vedi circolare n. 4 del 2025)

Principali novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni
Martedì, 29 Aprile , 2025

Con la legge delega n. 111/2023 il Governo intende razionalizzare la disciplina relativa all’imposta di successione e donazione. Con il decreto legislativo n. 139/2024 il Legislatore ha inteso introdurre il sistema di autoliquidazione in materia d’imposta sulle successioni e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’uso di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.

Tali modifiche intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo n. 346/1990. Le principali novità riguardano:

  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;
  • le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie, che vengono riportate nel TUS;
  • l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle modifiche normative contenute nell’articolo 7 della legge 4 luglio 2024 n. 104 e nell’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici periferici al fine di garantire l’uniformità di azione.

OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni; il testo, ora, ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti ‘a titolo gratuito’, nonché quelli ‘derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione’.

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

L’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione costituisce una delle maggiori novità previste dal Dlgs n. 139/2024. Il nuovo articolo 27, comma 2, del TUS dispone che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (art. 37 del TUS). Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine previsto dall’art. 37 e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in massimo 12 rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

Dopo il pagamento l’ufficio effettua il controllo in merito alla regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse effettuata dal contribuente, avendo cura di verificare anche la rispondenza degli importi con i dati indicati nella dichiarazione. Qualora, a seguito delle attività di controllo l’ufficio rilevi la necessità di un versamento d’imposta maggiore, notifica un avviso di liquidazione, oltre a sanzioni e interessi.

SVINCOLO DELLE ATTIVITA’ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI

Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.

La circolare precisa che tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi siano altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.

In merito al requisito anagrafico si precisa che questo sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza alla banca, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta. Il documento di prassi amministrativa precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, il tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote e franchigie:

  • 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
  • 6%, se a favore dei fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, se a favore di altri soggetti.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (legge n. 104/1992) l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’art. 28, comma 1, del TUS prevede che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente. I soggetti non residenti possono spedire la dichiarazione mediante raccomandata. Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ci sono anche i trustee, in caso di trust testamentario. Il comma 3, stabilisce che la dichiarazione di successione sia redatta su apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI DEBITI

Cambia la disciplina prevista dall’art. 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La nuova norma dispone che i debiti contratti da quest’ultimo negli ultimi sei mesi sono deducibili se impiegati in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. La circolare precisa che tali spese devono essere comprovate da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese.

Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’art. 12, comma 2, del Tuir. La condizione di familiare a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due differenti annualità, la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse.

LIBERALITA’ INDIRETTE

Il decreto delegato interviene anche per modificare l’art. 56-bis del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette.

A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato ‘esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi’.

Non è più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale ‘superiore all’importo di 350 milioni di lire’.

Il comma 2 dell’art. 56-bis del TUS stabilisce che alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8%, per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Laddove la registrazione delle liberalità indirette avvenga volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie.

DISCIPLINA DEL COACERVO

Le novità normative investono anche l’art. 57, comma 1, del TUS, prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.

Sul punto si evidenzia che tale orientamento era stato già assunto dalle Entrate con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.

Con tale documento di prassi è stato inoltre precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le ‘donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata’.

Con l’intervento normativo in esame è stato poi abrogato l’art. 8, comma 4, del TUS che disciplina l’istituto del c.d. ‘coacervo successorio’.

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA

Il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in parola è garantito dall’art. 9 del decreto delegato. Viene stabilito che ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS. Le modifiche hanno effetto, in generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1°gennaio 2025.

ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE

La circolare si sofferma sul nuovo art. 36 del TUS il quale al comma 5-bis prevede ora l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, in favore degli enti del Terzo settore e di tutti i soggetti indicati nell’art. 3 del TUS.

MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

L’art. 4, comma 2, del Dlgs n. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1°settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.

In particolare, in forza delle modifiche:

  • all’art. 50, comma 1, del TUS, rubricato ‘Omissione della dichiarazione’:
    • l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240%);
    • la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60 al 120%);
  • all’art. 51 del TUS, rubricato ‘Infedeltà della dichiarazione’:
    • nelle ipotesi in cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
    • nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
  • all’art. 53 del TUS, rubricato ‘Altre violazioni’: /li><
    • nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%);
    • nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimenti di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui al comma 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
    • al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.


(Vedi circolare n. 3 del 2025)

Calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari
Giovedì, 24 Aprile , 2025

Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, è necessario fare riferimento all’anzianità maturata anche in altri fondi. A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025 che ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da un’associazione in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante per la riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nelle ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari.

L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 dispone che determinate prestazioni sono assoggettate alla ‘ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali’.

La legge ammette che l’aderente possa simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, possa accedere alle prestazioni pensionistiche. L’istante ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche diverse da quella presso la quale chiede la prestazione.

La normativa in corso dispone che ‘ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale’.

Significa, in sostanza, che un soggetto con più iscrizioni a fondi di previdenza complementare, ai fini della determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile, deve considerare con esattezza l’anzianità complessiva. Anzianità, dunque, che non è limitata al fondo specifico presso il quale richiede la prestazione, ma considera anche i periodi di iscrizione presso altri fondi.

A supporto di ciò l’Amministrazione finanziaria cita la propria circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 con la quale ha chiarito che ‘ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ‘periodo di partecipazione’ debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006’.

Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica presso la quale viene presentata la richiesta della prestazione, l’Agenzia ritiene che l’altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò consentirà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche nell’altro fondo.


(Vedi risoluzione n. 29 del 2025)

PIR ‘fai da te’ - Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant
Giovedì, 24 Aprile , 2025

Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR.

Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario.

È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).

La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).

Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie.

Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR.

In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell'ampliare le modalità di investimento indiretto.

Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.

Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo.


(Vedi risoluzione n. 28 del 2025)

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Sabato, 12 Aprile , 2025

Dallo scorso 1°gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007. Questa nuova classificazione sarà attiva dal 1°aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, fornisce le indicazioni ai contribuenti in merito all’adozione di questa nuova classificazione approntata dall’Istat relativa alle attività economiche.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Per mezzo del cassetto fiscale i contribuenti possono verificare i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria.

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione. Il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica), altrimenti dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet delle Entrate.


(Vedi risoluzione n. 24 del 2025)

| copyright Rondina Fabio Ragioniere commercialista Abbiategrasso | partita iva: 09439250151| site by metaping | admin |