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Codice Deontologico
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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
Venerdì, 26 Luglio , 2024

Il decreto legge n. 73/2024 ha previsto all’articolo 7 l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024, ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • ‘1068’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1607’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1922’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1923’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1308’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘171E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘172E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘173E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’.


(Vedi risoluzione n. 36 del 2024)

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali
Venerdì, 26 Luglio , 2024

Un soggetto ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario delle restituzioni che la CER, ovvero la Comunità energetica rinnovabile, costituita in forma di ente associativo del Terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia. È dedicata, infatti, al trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2024.

Il soggetto istante ricorda che in data 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del Gse per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, tra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (c.d. ‘Tariffa premio’) e un contributo di valorizzazione (c.d. ‘contributo Arera’) dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica.

L’amministrazione finanziaria evidenzia che il decreto legge n. 162 del 2019 all’articolo 42-bis ha introdotto una disciplina transitoria che prevede la possibilità di sperimentare forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. Il recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia, è avvenuto con l’emanazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 il quale stabilisce che ‘I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché nel rispetto di una serie di requisiti.
Sintetizzando il primo prevede che l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; la comunità, inoltre, è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori.

Con la risoluzione n. 18/E/2021 e con la risposta ad interpello n. 37 del 30 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme erogate dal Gse alle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, la risoluzione n. 18/2021 che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa arti e professioni, ha precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso.

Ad analoghe conclusioni si perviene con la risposta n. 37/2022 con riferimento alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali; i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, essendo riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale.

Infine, la circolare n. 23/E/2022 ha precisato che per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Analoghe conclusioni valgono con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza fiscale per il solo corrispettivo relativo alla quota di energia venduta eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Ciò premesso, tornando al quesito formulato dall’istante, relativo al trattamento da riservare alle somme ricevute dal Gse che la CER attribuisce ai propri membri, l’Agenzia evidenzia che i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse’. Ai fini della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza nel quale la CER, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l’incasso degli incentivi.

L’Agenzia precisa che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.

Inoltre, tenuto conto che l’obiettivo principale delle comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, la risoluzione esclude che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi ‘profitti finanziari’.

Tra l’altro, il Codice del Terzo settore all’articolo 5 ha previsto che tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere rientrano anche quelle finalizzate alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Per gli Enti del Terzo settore è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e sono parimenti vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione di utili.


(Vedi risoluzione n. 37 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività nelle ZES
Venerdì, 26 Luglio , 2024

La legge di Bilancio 2021 ha previsto misure in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Si tratta di una misura che prevede una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘2022’ denominato ‘Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato e trasparente - art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020 n. 178’.

Il codice tributo in parola va utilizzato in caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento degli importi dovuti a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, in precedenza versata in misura ridotta, dalle imprese che dopo la fruizione del beneficio hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale.


(Vedi risoluzione n. 38 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica
Venerdì, 26 Luglio , 2024

Il decreto legge n. 124/2023, all’articolo 16, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).
Il credito in parola è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Lo scorso 11 giugno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Successivamente, con un altro provvedimento, è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7034’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZES Unica - art. 16, Dl n. 124/2023’.


(Vedi risoluzione n. 39 del 2024)

Indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di importo transattivo - Applicabilità del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’
Venerdì, 26 Luglio , 2024

Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una banca desiderosa di sapere se ‘il regime speciale per lavoratori impatriati’ sia applicabile anche alle somme ricevute dai suoi tre dipendenti a titolo di ‘incentivo all’esodo’ e di ‘importo transattivo’ a seguito della raggiunta intesa di risoluzione contrattuale dei rapporti lavorativi.

L’istante informa che ordinariamente le somme sono sottoposte a tassazione separata. Gli uffici sono tenuti a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute facendo concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se questo è più favorevole per il contribuente.

La tassazione, in sostanza, avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 all’articolo 24 ha disposto che alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o natura, di importo complessivamente superiore a 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Queste disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità erogati il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°gennaio 2011.

La banca riferisce che i tre dipendenti beneficiano del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:

  • applicarsi alle indennità sopra richiamate, qualora le stesse concorrano, fino al tetto di 1.000.000 di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, chiede conferma che il regime fiscale speciale per gli impatriati sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;
  • essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti 1.000.000 di euro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi ammessi nello speciale regime per i lavoratori impatriati sono comprese le indennità e le somme erogate, una tantum, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Come ha chiarito la circolare n. 29/E/2001 anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vi rientrano.

In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme il documento di prassi amministrativa chiarisce che le stesse sono tassate in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o ‘facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente’.

Nel caso analizzato le somme spettanti ai tre dipendenti della banca, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di 1.000.000 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino all’importo di 1.000.000 di euro, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione. Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se vorranno beneficiare dello sconto ‘impatriati’. L’Ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602/1973.

Relativamente alla possibilità di applicare il regime speciale in parola alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000 di euro, la risoluzione chiarisce che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1.000.000 di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, il regime speciale degli impatriati. Pertanto, sull’importo eccedente euro 1.000.000, l’istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.


(Vedi risoluzione n. 40 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
Venerdì, 26 Luglio , 2024

La legge di Bilancio 2024 ha previsto, tra l’altro, che il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio viene esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022. Il Ministero delle Infrastrutture, con il decreto direttoriale del 31 maggio 2024 n. 263, ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

Lo stesso ministero è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

La manovra 2024 ha previsto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7060’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’art. 1, comma 296, della legge n. 213/2023’.


(Vedi risoluzione n. 41 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e di presentazione dell’istanza di ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.
Venerdì, 19 Luglio , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024, ha istituito i codici tributo che andranno utilizzati per il versamento, tramite il modello F24, degli importi dovuti a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta in relazione alla registrazione di atti.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice tributo relativo al mod. F23.

La risoluzione riporta 4 gruppi di codici di seguito distinti:

  • Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex art. 15 Dlgs n. 218/1997 (codici tributo da ‘A211’ a ‘A217’);
  • Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex art. 17 Dlsg n. 472/1997 (codice tributo ‘A220’);
  • Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al Dlgs n. 218/1997 (codice tributo da ‘A218’ a ‘A225’);
  • Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al Dlgs n. 546/1992 (Codice tributo da ‘A228’ a A234’).

Somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta

In ipotesi di avvisi di liquidazione per imposta complementare a seguito di istanza del contribuente, ove ne ricorrano i presupposti per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, l’Agenzia istituisce una serie di codici tributo che vanno da ‘A237’ a ‘A247’ per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi specificati.

Somme dovute alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta

Per il versamento tramite mod. F24 degli importi dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili, a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, delle attività di controllo o di conciliazione giudiziale, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da ‘A248’ a ‘A251’. Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici di nuova istituzione, è riportato il codice tributo relativo al mod. F23.


(Vedi risoluzione n. 35 del 2024)

Legge di Bilancio 2024 e decreto ‘Agevolazioni’ - Modifiche alle procedure di compensazione di crediti
Venerdì, 5 Luglio , 2024

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti.
In tema di compensazione dei crediti fiscali il decreto legge n. 39/2024, meglio conosciuto come decreto ‘Agevolazioni’, ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1°luglio 2024, riguardano:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail;
  • l’esclusione, a decorrere dal 1°luglio 2024, della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, nonché di carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100 mila euro.

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione

Fino alla fine di giugno 2024 la modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare avviene:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.

A decorrere dal 1°luglio 2024, invece, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione devono essere eseguiti ‘esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate’.
Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla stessa data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati dalle legge di Bilancio 2024, ovvero i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps e a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Inail.
In merito all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail, la manovra 2024 ha introdotto ulteriori condizioni le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite con appositi provvedimenti.

Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100 mila euro

La manovra 2024 ha introdotto il comma 49-quinqies all’art. 37 del DL n. 223/2006 che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti ulteriore rispetto al divieto di compensazione disposto dal D n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il decreto Agevolazioni ha sostituito, con decorrenza dal 1°luglio 2024, la disposizione di cui al comma 49-quinquies. La nuova formulazione prevede che è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione della compensazione orizzontale nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100 mila euro.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100 mila euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi comprese le somme oggetto gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione ‘orizzontale’. Fa eccezione, per effetto della nuova formulazione del comma 49-quinquies, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

È bene ricordare che il tetto di 100 mila euro deve intendersi come limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

La rimozione o la riduzione fino a 100 mila euro dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, restano ferme le disposizioni normative che consentono di avvalersi della compensazione. I debiti riguardanti tali atti, ai fini della rimozione dell’inibizione, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 stabilisce che ove non trovi applicazione il divieto alle compensazioni ‘resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78’. In altre parole, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100 mila euro, si applica l’art. 31, comma 1, del Dl 78/2010; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati sia superiore a 100 mila euro, si applica il solo articolo 37, comma 49-quinquies Dl 223/2006.

Il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e, ridefinito dal decreto Agevolazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, ancora vigente, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Le due disposizioni presentano caratteristiche diverse, in particolare:

  • ai sensi dell’art. 31, comma 1, Dl 78/2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • in forza del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 sussiste il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs n. 241/1997, in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-quinquies per importi complessivamente superiori a 100 mila euro.

L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, prima di tutto, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Di conseguenza, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100 mila euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione ‘orizzontale’ di crediti di qualsiasi natura, fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs 241/1997. Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposta erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100 mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.


(Vedi circolare n. 16 del 2024)

Trascrizione dei sequestri conservativi effettuati ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali - Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria
Venerdì, 5 Luglio , 2024

Con la risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dell’artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.

L’Agenzia ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, nelle procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possono godere dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 2, del Tuic. Tali fattispecie, trattandosi di ‘formalità richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri’, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuic.

Il documento di prassi amministrativa sintetizza che le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello ‘Stato-persona’, che in quanto tali godono dell’esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Tuic, possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso Tuic. Eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del Tuic, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.


(Vedi risoluzione n. 33 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Autonoma della Sardegna
Venerdì, 5 Luglio , 2024

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, tramite modelle F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 2 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7033’ denominato: ‘Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’art. 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022 n. 3’.


(Vedi risoluzione n. 34 del 2024)

Soppressione del codice tributo ‘8200’ per il versamento delle somme dovute per la definizione di cui all’art. 36, comma 2, del decreto legge n. 124/2019
Venerdì, 28 Giugno , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2024, ha disposto la soppressione del codice tributo ‘8200’ istituito per il versamento tramite il modello F24 ELIDE delle somme dovute per la definizione di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. L’abolizione è dovuta al fatto che sono trascorsi i termini per fruire della definizione agevolata con la quale era possibile beneficiare delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica stabilite dal Gestore dei servizi elettrici (Gse). La definizione si perfezionava con la presentazione della documentazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2020.


(Vedi risoluzione n. 31 del 2024)

EPPI - Istituzione causale contributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche
Venerdì, 28 Giugno , 2024

Per consentire il versamento delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche l’EPPI ovvero l’Ente di previdenza dei periti industriali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di istituire una causale contributo. Con la risoluzione n. 32/E del 24 giugno 2024, l’Agenzia ha provveduto istituendo la causale contributo ‘E073’ denominata ‘EPPI - Recupero oneri pensionistici’. Andrà utilizzata con il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai contribuenti iscritti all’Ente in parola.


(Vedi risoluzione n. 32 del 2024)

Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2023
Venerdì, 28 Giugno , 2024

Con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2023.
Il documento di prassi amministrativa fa un excursus delle norme intervenute nell’ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.
La circolare rappresenta anche un'occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi scorsi.
Si illustrano le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA vengono aggiornati per garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.
La seconda parte del documento si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.

Gli interventi normativi in materia di ISA Dlgs 8 gennaio 2024 n. 1 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’

Al Governo spetta il compito di revisionare il sistema tributario dopo la delega conferita. A tal fine è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 - ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’. Alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli ISA.

L’articolo 5 del decreto legislativo adegua l’applicazione degli ISA ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno. Dovrebbe entrare in funzione a partire dal 1°gennaio 2025, ad esempio, la nuova classificazione Ateco. A titolo di esempio la circolare segnala la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione ex novo di codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche. La revisione anticipata dei 15 ISA, già approvati per il periodo d’imposta 2023, si rende necessaria perché negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante.

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2024 anche noto come decreto Adempimenti ha disposto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli ISA. La norma vuole potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi.
Per il periodo d’imposta 2023 sono state introdotte alcune novità fra cui la messa a disposizione delle seguenti variabili, utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità ‘Valore aggiunto per addetto’ dell’ISA DG37U:

  • Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti;
  • Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti’.

Il ricorso alle banche dati Inps-Uniemens ha consentito di fornire al contribuente ulteriori informazioni necessarie al calcolo dell’ISA DG37U, favorendo il processo di semplificazione dell’adempimento dichiarativo ISA.
La finalità di questo tipo di interventi è quella di rendere sempre più puntuale l’analisi svolta dagli ISA, arricchendo la base informativa senza appesantire l’adempimento dichiarativo.

L’articolo 7 del decreto ha previsto la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA. La norma dispone che:

  • per l’anno 2024 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA;
  • a decorrere dall’anno 2025 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.

Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025.

L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha previsto l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti. Con la modifica in parola sono previsti i seguenti benefici:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente all’Iva e un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui.

La modulistica

In merito alla modulistica ISA2024 si segnala la novità presente quest’anno nel quadro F che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il periodo d’imposta 2023, della manovra 2024 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del Tuir.
Nel quadro F è stato introdotto il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle esistenze iniziali.

Il regime premiale ISA

L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha aggiornato i benefici premiali del regime ISA. L’incremento sale:

  • da 50 mila a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui;
  • da 20 mila a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo dei crediti imposte dirette e Irap.

L’incremento delle soglie va considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in sostituzione.

Ulteriori chiarimenti

L’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA?
Ai fini dell’applicazione degli ISA l’indirizzo di prassi è quello di identificare l’inizio dell’attività con il momento di apertura della partita Iva. L’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento della prima è subordinato all’esercizio in via principale della seconda. Conseguentemente l’inizio dell’attività agrituristica e il momento di apertura della partita Iva non possono essere contestuali. Il contribuente che avvia l’attività agrituristica non può incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.


(Vedi circolare n. 15 del 2024)

Dl 215/2023 convertito nella legge 18/2024 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di termini normativi’ - Misure in materia di agevolazione prima casa under 36
Venerdì, 21 Giugno , 2024

Con il decreto ‘Milleproroghe’ il legislatore ha emanato ‘disposizioni urgenti in materia di termini normativi’. Il riferimento è alle misure che prevedono la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 e il riconoscimento di un credito d’imposta per i medesimi soggetti, relativamente ai contratti di acquisto dell’abitazione stipulati nel periodo tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione.

Proroga dell’agevolazione ‘prima casa under 36’

La legge n. 18/2024 di conversione del decreto Milleproroghe ha inserito nell’articolo 3 del decreto citato due disposizioni:

  • il comma 12-terdecies, che proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’acquisto della casa di abitazione, ai fini della fruizione delle agevolazioni ‘prima casa under 36’, limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare. Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il beneficio non trova applicazione nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024 e a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia stato redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata;
  • il comma 12-quaterdecies, che riconosce agli acquirenti un credito d’imposta, d’importo pari alle imposte corrisposte in eccesso - rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del comma 12-terdecies - per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, ovvero la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Il decreto in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi necessari per accedere al beneficio né il regime agevolativo da applicare.

Ricordiamo che il bonus in parola viene corrisposto ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto definitivo viene rogitato e che vantano un Isee non superiore a 40 mila euro. Naturalmente per il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della ‘prima casa’. Il beneficio è consentito anche in caso di stipula del preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici ‘prima casa’.

Come anticipato, per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono essere in possesso di un Isee non superiore a 40 mila euro al momento della stipula del contratto definitivo.
Se il contribuente, alla data di stipula del rogito, non è munito di certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024, può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione Isee riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

Credito per le imposte versate in eccesso

Con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024, si segnala che il contribuente che non abbia ancora compiuto 36 anni di età nel 2024 e presenti una Isee non superiore a 40 mila euro annui può usufruire di un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, rispetto a quelle che sarebbero dovute ai sensi del comma 12-terdecies, a seguito della fruizione dei benefici ‘prima casa under 36’. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione:

  • alle imposte di registro, ipotecaria e catastale al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare;
  • all’Iva.

Il credito d’imposta in parola non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti. La fruizione del credito presuppone che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali ‘prima casa under 36’ e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

L’atto integrativo deve:

  • contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
  • essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024;
  • essere esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui all’articolo 64, commi 6,7 e 8 del Dl n. 73/2021.

Detto credito d’imposta è utilizzabile soltanto nell’intero anno 2025. Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 1°gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.

Non concorrono a formare il credito, in favore dell’acquirente, l’imposta di registro versata, in misura fissa, per la stipula del preliminare e in caso di acconto soggetto a Iva, l’ulteriore imposta versata, sempre in misura fissa, per tale pattuizione.

Le eventuali imposte (proporzionali) di registro, versate con riferimento ad acconti e caparra confirmatoria relativi al contratto preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023, con riguardo agli atti stipulati nel periodo 1°marzo e 31 dicembre 2024, possono essere recuperate esclusivamente tramite apposita istanza di rimborso da presentare entro 3 anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale

Il beneficio fiscale non trova applicazione nell’ipotesi in cui il contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024. Ciò in quanto l’agevolazione fiscale in esame deve applicarsi in relazione ai contratti di compravendita conclusi entro il 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa.

Credito d’imposta da riacquisto di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 della legge n. 488/1998

Il credito d’imposta da riacquisto di cui al citato articolo 7 della legge n. 488 del 1998 non spetta in caso di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni ‘prima casa’ e successivo riacquisto, entro l’anno, di un’altra abitazione, usufruendo dell’esenzione ‘prima casa under 36’. L’atto di riacquisto stipulato usufruendo dei benefici fiscali ‘prima casa under 36’ è infatti ‘da ritenersi ‘neutro’ rispetto alla maturazione del credito d’imposta, nel senso che pur non valendo quale ‘riacquisto’ idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento’.

In riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024, laddove gli acquirenti abbiano manifestato, con atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali, l’atto definitivo di compravendita, stipulato nel periodo anzidetto, deve considerarsi ‘neutro’ rispetto alla maturazione del diritto al credito d’imposta da riacquisto prima casa.

A titolo esemplificativo il documento di prassi amministrativa riporta dei casi: atto di riacquisto soggetto a registro e atto di riacquisto soggetto a Iva.


(Vedi circolare n. 14 del 2024)

Versamento delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni - Legge di Bilancio 2024
Venerdì, 21 Giugno , 2024

La legge di Bilancio 2024 ha disposto che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del Tuir.

L’adeguamento comporta il pagamento di imposte e sanzioni da versare con il modello F24 utilizzando i codici tributi istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la presente risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024.

Nello specifico il documento di prassi amministrativa prevede:

  • in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap;
  • in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.

Inoltre, la stessa norma dispone che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • ‘1732’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - IVA - art. 1, comma 80, lett. a) legge n. 213/2023’;
  • ‘1733’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap - art. 1, comma 80, lett. b) legge n. 213/2023’;
  • ‘1734’ denominato ‘Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e Irap - art. 1, comma 81, legge n. 213/2023’;
  • ‘1735’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - art. 1, comma 80, lett. b) legge n. 213/2023’;
  • ‘1736’ denominato ‘Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - art. 1, comma 81, legge n. 213/2023’.


(Vedi risoluzione n. 30 del 2024)

Legge di Bilancio 2024 - Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni
Venerdì, 21 Giugno , 2024

La manovra 2024 ha modificato la disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso dei beni immobili e ha introdotto misure in materia di variazione dello stato dei beni. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici al fine di garantire l’uniformità di azione, sulle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio citata.

Modifiche alla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

La manovra 2024 introduce una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, che riguarda le cessioni di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Con riferimento all’art. 67 del Tuir (rubricato ‘Redditi diversi’) la legge di Bilancio 2024 ha inserito una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile. Si tratta della plusvalenza derivante dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati per i quali, al momento della cessione, non sono trascorsi ancora 10 anni dai lavori. La nuova disciplina trova applicazione alle cessioni poste in essere a partire dal 1°gennaio 2024.

Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili oggetto di interventi agevolati ammessi al Superbonus. Non ha rilevanza che i lavori siano stati effettuati dal cedente o dagli altri aventi diritto. Sempre in relazione agli interventi agevolati, non rileva, parimenti, la tipologia di interventi effettuati sull’immobile oggetto di cessione. È sufficiente che si tratti di interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.

La circolare ricorda che la plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lettera b-bis del Tuir si consegue solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso e non anche alle eventuali successive cessioni dell’immobile. Come già detto la plusvalenza interessa gli immobili oggetto di interventi ammessi al Superbonus, a prescindere da chi ha eseguito i lavori, dalla percentuale di detrazione e dalla tipologia di intervento posto in essere.

Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per successione e di quelli adibiti a prima casa del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

In merito al quesito temporale il documento di prassi amministrativa evidenzia, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus. La data di conclusione dei lavori è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

Modifiche all’articolo 68 del Tuir

L’ultima manovra ha modificato anche l’articolo 68 del Tuir rubricato ‘Plusvalenze’. Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Il nuovo articolo 68 del Tuir prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del costo inerente al bene, che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi non più di 5 anni oppure più di 5 anni.

Nel primo caso, la norma stabilisce che non si tiene conto delle spese relative agli interventi ammessi al Superbonus come incremento del costo di acquisto o di costruzione se si verificano congiuntamente le seguenti due ipotesi:

  • l’esecuzione dell’intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110%;
  • siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta.

In merito alla prima ipotesi la circolare evidenzia che l’irrilevanza delle spese in questione, ai fini del calcolo della plusvalenza, si verifica nel caso di Superbonus spettante nella misura del 110%, ma non anche nel caso di fruizione dell’agevolazione nelle diverse e inferiori misure.

Laddove, per il medesimo immobile, si sia fruito dell’incentivo in parte nella misura del 110% e in parte in una misura inferiore, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarderà solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%; le altre spese, invece, potranno essere considerate tra i costi inerenti all’immobile ceduto.

Ai fini dell’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati, nel calcolo della plusvalenza deve ricorrere, congiuntamente, la fruizione dell’incentivo nella misura del 110% e l’opzione per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta. La fruizione dell’incentivo attraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione non determina, nel calcolo della plusvalenza, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati.

Di conseguenza, nei casi in cui in merito alle spese sostenute per il Superbonus il contribuente si avvale in parte della detrazione e in parte delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto Rilancio, non concorrono nel calcolo della plusvalenza solo le spese per le quali è prevista l’aliquota di detrazione del 110% ed è stata esercitata una delle predette azioni.

Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati e la cessione dell’immobile siano trascorsi più di 5 anni, laddove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Applicabilità dell’imposta sostitutiva

Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità definite dal comma 496 della legge n. 23 dicembre 2005 n. 266.

Misure in materia di variazione dello stato dei beni

La manovra 2024 ha introdotto novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riguardo agli immobili oggetto degli interventi legati al Superbonus, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite liste selettive verifica se è stata presentata la dichiarazione, in relazione agli immobili oggetto degli interventi, anche ai fini degli effetti sulla rendita dello stabile.

L’Amministrazione finanziaria può inviare al contribuente un’apposita comunicazione al fine di sollecitare il contribuente all’adempimento qualora non risulti effettuata la presentazione della dichiarazione citata.


(Vedi circolare n. 13 del 2024)

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Sud
Venerdì, 21 Giugno , 2024

La legge di Bilancio 2022 riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 22 marzo 2022, ha definito le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in parola ed ha approvato il modello di Comunicazione delle spese per l’installazione di impianti di compostaggio nelle regioni indicate.

Viene precisato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dai beneficiari, unitamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del 2023 il Direttore delle Entrate ha definito i termini di presentazione della Comunicazione e ha apportato modifiche al provvedimento del 2022. A giugno 2024 è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 12 giugno 2024, ha istituito il codice tributo ‘6860’ denominato ‘Credito di imposta impianti di compostaggio - art. 1, commi da 831 a 834 della legge 30 dicembre 2021 n. 234’.


(Vedi risoluzione n. 29 del 2024)

Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 - Risposta a quesiti
Venerdì, 7 Giugno , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, fornisce le risposte ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF), in merito all’utilizzo, compilazione e apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (mod. 730/2024).

Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Con il decreto Adempimenti il Legislatore ha voluto estendere a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva la possibilità di presentare il mod. 730/2024. Si chiede se anche i contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello in parola senza sostituto d’imposta.
La circolare chiarisce che per effetto della novità anticipata, a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024. relative al 2023, i soggetti privi di partita Iva, titolari solo di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il 730/2024. A titolo di esempio, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari, può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

La circolare fornisce indicazioni in merito alla compilazione del Quadro W, relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Il documento di prassi amministrativa chiarisce, in particolare che, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti, non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività detenute è necessario compilare distinti righi nel Quadro W e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario

Nel caso in cui il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso è tenuto a compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del mod. 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del mod. Redditi PF 2024.

Individuazione del valore delle cripto-attività

Su richiesta del Fisco il contribuente è tenuto a documentare il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate dalla circolare n. 30/E/2023. Deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il mod. 730/2024 sono le medesime approvate per il mod. Redditi PF 2024. Come chiarito dalla circolare n. 28/E/2012 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o addizionale, risultante dalla dichiarazione dei redditi, che non superi, per ciascuna di esse, l’importo di 12 euro. Conseguentemente, nel caso in cui il debito d’imposta, relativo all’Ivafe, all’Ivie e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a 12 euro, il versamento tramite il mod. F24 non deve essere effettuato.

Rilascio del visto di conformità
Quadro L- Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni

Nella Sezione II del quadro L del mod. 730/2024 vanno indicati i valori dei terreni rideterminati. In questa Sezione sono indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione, o, in caso di rateazione, della prima delle tre rate annuali di pari importo. L’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato è tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto pagamento tramite mod. F24. Va inoltre controllata e conservata la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

Quadro L - Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva

La circolare ha inoltre precisato che, in relazione ai dati indicati nel rigo L8 del mod. 730/2024, nel quale viene riportato il credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione ad una polizza estera, il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.

Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

In presenza di crediti d’imposta esteri indicati nel quadro W del mod. 730/2024, derivanti dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile (Ivie) o è detenuto il prodotto finanziario (Ivafe), nonché la cripto attività, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.

Se il contribuente non dispone di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva.
Non è oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa, prevista nel caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’Ivie, sia adibito ad abitazione principale. Con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente può attestare che l’immobile è adibito ad abitazione principale.

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente intenzionato a fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, può attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e che il ‘reddito di riferimento’ del nucleo, in relazione al medesimo anno, non è superiore a 15 mila euro.

Detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta ‘prima casa under 36’

La detrazione Irpef prevista nella misura del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, non compete se il contribuente, in relazione allo stesso immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale ‘prima casa under 36’. Ciò in quanto tale ultima misura agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Qualora l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti è ammissibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. La norma sanzionatoria a presidio della tempestività dell’invio è stata oggetto di diversi interventi legislativi. L’attuale formulazione dispone che, ‘per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472, con un massimo di 50 mila euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20 mila euro’.



Codice tributo per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi
Venerdì, 31 Maggio , 2024

Per i primi sei mesi dell’anno in corso la legge di Bilancio 2024 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turistico, compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’abrogazione del predetto trattamento integrativo speciale.

Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il credito d'imposta in parola, mediante modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024, ha provveduto a ridenominare il seguente codice tributo, istituito con la risoluzione. 51/E/2023:

  • ‘1702’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - art. 39-bis Dl n. 48/2023 e art. 1, comma 24, legge n. 213/2023’.


(Vedi risoluzione n. 26 del 2024)

Causali per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’E.N.P.A.C.L.
Venerdì, 31 Maggio , 2024

Con la risoluzione n. 55/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, mediante modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro.

Per il versamento delle predette somme l’E.N.P.A.C.L. ha evidenziato la necessità di valorizzare il campo ‘codice di posizione’ del modello F24.

In sede di compilazione del modello indicato, nel campo ‘codice posizione’ è indicato il codice univoco composto da 9 caratteri numerici, riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall’E.N.P.A.C.L..

Restano ancora valide le modalità di compilazione dei restanti campi contenute nella risoluzione n. 55/E/2014.


(Vedi risoluzione n. 27 del 2024)

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