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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater Dlgs n. 218/1997 |
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Venerdì, 6 Settembre , 2024 |
Con la definizione agevolata i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito per legge, nonché della possibilità di rateizzare il dovuto.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, ha istituito una serie di codici tributo che vanno dal ‘9976’ al ‘9992’. Per il pagamento, sempre tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale la risoluzione istituisce le seguenti causali: ‘APM1’, ‘CPM1’ e ‘LPM1’.
(Vedi risoluzione n. 44 del 2024)
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Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 92 e 104 delle disp.att. c.p.p. - Adempimenti fiscali dell’amministrazione giudiziale |
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Venerdì, 6 Settembre , 2024 |
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 45/E del 2 settembre 2024 al sequestro preventivo ed in particolare agli obblighi dichiarativi e di versamento che investono l’amministratore giudiziale. Il documento di prassi conferma i chiarimenti già forniti in precedenti documenti e risposte ad istanze di contribuenti. In particolare si fa riferimento alla risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020 e alle risposte nn. 276 e n. 496, pubblicate rispettivamente il 21 aprile ed il 21 luglio 2021.
Il sequestro preventivo è disciplinato dagli articoli 321 del Codice di procedura penale e 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del C.p.p. per il quale trovano applicazione, come detto, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero il Codice delle leggi antimafia.
L’art. 104-bis, disp.att. c.p.p. disponeva che l’autorità giudiziaria è tenuta a nominare un amministratore giudiziario nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto società di cui si deve assicurare l’amministrazione. Il legislatore è più volte intervenuto in materia. Le ultime modifiche sono dovute al decreto legislativo n. 150 del 2022. La nuova formulazione non prevede più un rinvio generale alle disposizioni del libro I, titolo III, del Codice delle leggi antimafia, ma alle sole misure che disciplinano la nomina e la revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
Il comma 1-bis dell’art. 104-bis revisionato prevede che ‘Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo’.
La mutata formulazione del comma 1-bis ha fatto nascere l’esigenza di interrogarsi sull’applicabilità o meno delle misure concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento previste dal Codice antimafia a tutte le forme di sequestro penale.
La risoluzione dispone che i predetti obblighi dichiarativi e di versamento, disciplinati dall’articolo 51 del richiamato libro I, titolo III, devono ritenersi ancora applicabili, malgrado l’evoluzione normativa, a tutte le forme di sequestro penale.
Tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario ancora sussistono gli obblighi dichiarativi e di versamento disposti dall’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011.
In caso di confisca revocata, l’amministratore giudiziario è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e contributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La sintesi che ne emerge, come evidenziato anche dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è quella per cui, ferma la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, durante il sequestro:
- ‘è disposta la ‘sospensione del versamento’ da imposte, tasse e contributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ‘sospensione’ limitata al ‘versamento’, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva’;
- è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi’;
- ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (‘Redditi fondiari’) e dell’articolo 70 (‘Redditi di natura fondiaria’) del Tuir; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (‘Proventi immobiliari’) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile’.
Nella dichiarazione dei redditi deve essere esposto il reddito imponibile relativo ai beni confiscati per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, la risoluzione precisa che l’amministratore giudiziario è tenuto ad assolvere agli obblighi dichiarativi per i periodi d’imposta interessati; i modelli devono essere intestati al defunto con l’indicazione del codice fiscale dello stesso inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Inoltre, con esclusivo riferimento al modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione ‘DATI DEL CONTRIBUENTE’ va barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di ‘dichiarazione presentata dal legale rappresentante per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati’.
(Vedi risoluzione n. 45 del 2024)
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Legge di Bilancio 2024 - Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti |
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Lunedì, 5 Agosto , 2024 |
La legge di Bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici affinché sia garantita l’uniformità di azione.
L’Amministrazione finanziaria precisa che i chiarimenti in materia non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia.
Tratti generali della disposizione
La manovra 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’art. 68 del Tuir il quale prevede che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente alla SEE e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del Tuir.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’art. 87 del Tuir (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.
Ambito soggettivo
La norma si applica alle società ed agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o SEE a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci e che siano società che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale o enti commerciali.
I soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis devono inoltre essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta.
La plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.
Ambito oggettivo
Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir, ovvero le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le plusvalenze in argomento devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del Tuir.
L’esclusione delle società semplici è motivata dal fatto che le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 87 del Tuir, necessario ai fini del regime pex. Escluse, parimenti, le plusvalenze derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Vi rientrano, invece, i titoli come opzioni e warrants, qualora soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir e le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate se realizzate mediante la cessione di:
- strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 del Tuir, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Il regime fiscale in parola trova applicazione alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87. Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate godono del regime in esame ove sussistano i requisiti fissati dall’art. 87 appena visto. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sul requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 87 che richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziaria nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Relativamente ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione e la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.
In merito ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali la circolare ritiene che possa considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni adottata in bilancio, purché il bilancio sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE.
Modalità di determinazione del capital gain
La determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti si effettua sommando la plusvalenza, in misura pari al 5% del loro ammontare, all’ammontare dell’eventuale minusvalenza realizzata.
L’eventuale ammontare delle minusvalenze, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.
Le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1°gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1°gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti.
(Vedi circolare n. 17 del 2024)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina |
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Lunedì, 5 Agosto , 2024 |
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘5483’ per il versamento dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti sopra espressi.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/E del 30 luglio 2024, ha istituito i codici tributo in parola. Nello specifico si tratta di:
- il codice ‘5503’ denominato ‘Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater 1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504’;
- il codice ‘5504’ denominato ‘Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’art. 62-quater 1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504’.
(Vedi risoluzione n.42 del 2024)
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Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA - Gestione Separata Agrotecnici |
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Lunedì, 5 Agosto , 2024 |
Con una nota dell’11 luglio 2024 l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) ha chiesto l’istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza. Il servizio di riscossione è regolato mediante il modello F24 così come disposto dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024, ha istituito le causali contributo che vanno da ‘E130’ a ‘E134’ per il versamento di acconto e saldo contributi annuali, riscatto di periodi contributivi, ricostruzione periodi contributivi ante 1996, importi dovuti per estratti conti annuali e versamenti generici.
(Vedi risoluzione n. 43 del 2024)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
Il decreto legge n. 73/2024 ha previsto all’articolo 7 l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024, ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘1068’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1607’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1922’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1923’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
- ‘1308’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘171E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
- ‘172E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
- ‘173E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’.
(Vedi risoluzione n. 36 del 2024)
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Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
Un soggetto ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario delle restituzioni che la CER, ovvero la Comunità energetica rinnovabile, costituita in forma di ente associativo del Terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia. È dedicata, infatti, al trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2024.
Il soggetto istante ricorda che in data 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del Gse per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, tra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (c.d. ‘Tariffa premio’) e un contributo di valorizzazione (c.d. ‘contributo Arera’) dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica.
L’amministrazione finanziaria evidenzia che il decreto legge n. 162 del 2019 all’articolo 42-bis ha introdotto una disciplina transitoria che prevede la possibilità di sperimentare forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. Il recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia, è avvenuto con l’emanazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 il quale stabilisce che ‘I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché nel rispetto di una serie di requisiti.
Sintetizzando il primo prevede che l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; la comunità, inoltre, è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori.
Con la risoluzione n. 18/E/2021 e con la risposta ad interpello n. 37 del 30 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme erogate dal Gse alle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, la risoluzione n. 18/2021 che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa arti e professioni, ha precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso.
Ad analoghe conclusioni si perviene con la risposta n. 37/2022 con riferimento alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali; i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, essendo riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale.
Infine, la circolare n. 23/E/2022 ha precisato che per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Analoghe conclusioni valgono con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza fiscale per il solo corrispettivo relativo alla quota di energia venduta eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Ciò premesso, tornando al quesito formulato dall’istante, relativo al trattamento da riservare alle somme ricevute dal Gse che la CER attribuisce ai propri membri, l’Agenzia evidenzia che i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse’. Ai fini della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza nel quale la CER, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l’incasso degli incentivi.
L’Agenzia precisa che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.
Inoltre, tenuto conto che l’obiettivo principale delle comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, la risoluzione esclude che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi ‘profitti finanziari’.
Tra l’altro, il Codice del Terzo settore all’articolo 5 ha previsto che tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere rientrano anche quelle finalizzate alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Per gli Enti del Terzo settore è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e sono parimenti vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione di utili.
(Vedi risoluzione n. 37 del 2024)
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Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività nelle ZES |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
La legge di Bilancio 2021 ha previsto misure in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Si tratta di una misura che prevede una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘2022’ denominato ‘Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato e trasparente - art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020 n. 178’.
Il codice tributo in parola va utilizzato in caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento degli importi dovuti a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, in precedenza versata in misura ridotta, dalle imprese che dopo la fruizione del beneficio hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale.
(Vedi risoluzione n. 38 del 2024)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
Il decreto legge n. 124/2023, all’articolo 16, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).
Il credito in parola è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Lo scorso 11 giugno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Successivamente, con un altro provvedimento, è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7034’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZES Unica - art. 16, Dl n. 124/2023’.
(Vedi risoluzione n. 39 del 2024)
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Indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di importo transattivo - Applicabilità del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’ |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una banca desiderosa di sapere se ‘il regime speciale per lavoratori impatriati’ sia applicabile anche alle somme ricevute dai suoi tre dipendenti a titolo di ‘incentivo all’esodo’ e di ‘importo transattivo’ a seguito della raggiunta intesa di risoluzione contrattuale dei rapporti lavorativi.
L’istante informa che ordinariamente le somme sono sottoposte a tassazione separata. Gli uffici sono tenuti a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute facendo concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se questo è più favorevole per il contribuente.
La tassazione, in sostanza, avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 all’articolo 24 ha disposto che alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o natura, di importo complessivamente superiore a 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Queste disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità erogati il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°gennaio 2011.
La banca riferisce che i tre dipendenti beneficiano del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:
- applicarsi alle indennità sopra richiamate, qualora le stesse concorrano, fino al tetto di 1.000.000 di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, chiede conferma che il regime fiscale speciale per gli impatriati sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;
- essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti 1.000.000 di euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi ammessi nello speciale regime per i lavoratori impatriati sono comprese le indennità e le somme erogate, una tantum, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Come ha chiarito la circolare n. 29/E/2001 anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vi rientrano.
In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme il documento di prassi amministrativa chiarisce che le stesse sono tassate in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o ‘facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente’.
Nel caso analizzato le somme spettanti ai tre dipendenti della banca, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di 1.000.000 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la parte eccedente detto importo.
Pertanto, fino all’importo di 1.000.000 di euro, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione. Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se vorranno beneficiare dello sconto ‘impatriati’. L’Ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602/1973.
Relativamente alla possibilità di applicare il regime speciale in parola alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000 di euro, la risoluzione chiarisce che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.
L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1.000.000 di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, il regime speciale degli impatriati. Pertanto, sull’importo eccedente euro 1.000.000, l’istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.
(Vedi risoluzione n. 40 del 2024)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore |
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Venerdì, 26 Luglio , 2024 |
La legge di Bilancio 2024 ha previsto, tra l’altro, che il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio viene esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022. Il Ministero delle Infrastrutture, con il decreto direttoriale del 31 maggio 2024 n. 263, ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Lo stesso ministero è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
La manovra 2024 ha previsto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7060’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’art. 1, comma 296, della legge n. 213/2023’.
(Vedi risoluzione n. 41 del 2024)
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Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e di presentazione dell’istanza di ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti. |
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Venerdì, 19 Luglio , 2024 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024, ha istituito i codici tributo che andranno utilizzati per il versamento, tramite il modello F24, degli importi dovuti a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta in relazione alla registrazione di atti.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice tributo relativo al mod. F23.
La risoluzione riporta 4 gruppi di codici di seguito distinti:
- Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex art. 15 Dlgs n. 218/1997 (codici tributo da ‘A211’ a ‘A217’);
- Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex art. 17 Dlsg n. 472/1997 (codice tributo ‘A220’);
- Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al Dlgs n. 218/1997 (codice tributo da ‘A218’ a ‘A225’);
- Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al Dlgs n. 546/1992 (Codice tributo da ‘A228’ a A234’).
Somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta
In ipotesi di avvisi di liquidazione per imposta complementare a seguito di istanza del contribuente, ove ne ricorrano i presupposti per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, l’Agenzia istituisce una serie di codici tributo che vanno da ‘A237’ a ‘A247’ per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi specificati.
Somme dovute alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta
Per il versamento tramite mod. F24 degli importi dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato e agli Archivi Notarili, a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, delle attività di controllo o di conciliazione giudiziale, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo da ‘A248’ a ‘A251’. Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici di nuova istituzione, è riportato il codice tributo relativo al mod. F23.
(Vedi risoluzione n. 35 del 2024)
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Legge di Bilancio 2024 e decreto ‘Agevolazioni’ - Modifiche alle procedure di compensazione di crediti |
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Venerdì, 5 Luglio , 2024 |
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti.
In tema di compensazione dei crediti fiscali il decreto legge n. 39/2024, meglio conosciuto come decreto ‘Agevolazioni’, ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1°luglio 2024, riguardano:
- l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail;
- l’esclusione, a decorrere dal 1°luglio 2024, della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, nonché di carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100 mila euro.
Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione
Fino alla fine di giugno 2024 la modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare avviene:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero;
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.
A decorrere dal 1°luglio 2024, invece, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione devono essere eseguiti ‘esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate’.
Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla stessa data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati dalle legge di Bilancio 2024, ovvero i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps e a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Inail.
In merito all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail, la manovra 2024 ha introdotto ulteriori condizioni le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite con appositi provvedimenti.
Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100 mila euro
La manovra 2024 ha introdotto il comma 49-quinqies all’art. 37 del DL n. 223/2006 che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti ulteriore rispetto al divieto di compensazione disposto dal D n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
Il decreto Agevolazioni ha sostituito, con decorrenza dal 1°luglio 2024, la disposizione di cui al comma 49-quinquies. La nuova formulazione prevede che è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione della compensazione orizzontale nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100 mila euro.
Ai fini del raggiungimento della soglia di 100 mila euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi comprese le somme oggetto gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.
Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione ‘orizzontale’. Fa eccezione, per effetto della nuova formulazione del comma 49-quinquies, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.
È bene ricordare che il tetto di 100 mila euro deve intendersi come limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
La rimozione o la riduzione fino a 100 mila euro dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, restano ferme le disposizioni normative che consentono di avvalersi della compensazione. I debiti riguardanti tali atti, ai fini della rimozione dell’inibizione, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.
Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 stabilisce che ove non trovi applicazione il divieto alle compensazioni ‘resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78’. In altre parole, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100 mila euro, si applica l’art. 31, comma 1, del Dl 78/2010; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati sia superiore a 100 mila euro, si applica il solo articolo 37, comma 49-quinquies Dl 223/2006.
Il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e, ridefinito dal decreto Agevolazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, ancora vigente, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Le due disposizioni presentano caratteristiche diverse, in particolare:
- ai sensi dell’art. 31, comma 1, Dl 78/2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- in forza del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 Dl 223/2006 sussiste il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs n. 241/1997, in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-quinquies per importi complessivamente superiori a 100 mila euro.
L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, prima di tutto, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Di conseguenza, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100 mila euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione ‘orizzontale’ di crediti di qualsiasi natura, fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’art. 17 Dlgs 241/1997. Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposta erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100 mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
(Vedi circolare n. 16 del 2024)
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Trascrizione dei sequestri conservativi effettuati ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali - Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria |
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Venerdì, 5 Luglio , 2024 |
Con la risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dell’artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.
L’Agenzia ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, nelle procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possono godere dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 2, del Tuic. Tali fattispecie, trattandosi di ‘formalità richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri’, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuic.
Il documento di prassi amministrativa sintetizza che le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello ‘Stato-persona’, che in quanto tali godono dell’esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Tuic, possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso Tuic. Eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del Tuic, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.
(Vedi risoluzione n. 33 del 2024)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Autonoma della Sardegna |
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Venerdì, 5 Luglio , 2024 |
Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Autonoma della Sardegna, tramite modelle F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 2 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘7033’ denominato: ‘Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’art. 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022 n. 3’.
(Vedi risoluzione n. 34 del 2024)
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Soppressione del codice tributo ‘8200’ per il versamento delle somme dovute per la definizione di cui all’art. 36, comma 2, del decreto legge n. 124/2019 |
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Venerdì, 28 Giugno , 2024 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2024, ha disposto la soppressione del codice tributo ‘8200’ istituito per il versamento tramite il modello F24 ELIDE delle somme dovute per la definizione di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. L’abolizione è dovuta al fatto che sono trascorsi i termini per fruire della definizione agevolata con la quale era possibile beneficiare delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica stabilite dal Gestore dei servizi elettrici (Gse). La definizione si perfezionava con la presentazione della documentazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2020.
(Vedi risoluzione n. 31 del 2024)
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EPPI - Istituzione causale contributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche |
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Venerdì, 28 Giugno , 2024 |
Per consentire il versamento delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche l’EPPI ovvero l’Ente di previdenza dei periti industriali ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di istituire una causale contributo. Con la risoluzione n. 32/E del 24 giugno 2024, l’Agenzia ha provveduto istituendo la causale contributo ‘E073’ denominata ‘EPPI - Recupero oneri pensionistici’. Andrà utilizzata con il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai contribuenti iscritti all’Ente in parola.
(Vedi risoluzione n. 32 del 2024)
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Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2023 |
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Venerdì, 28 Giugno , 2024 |
Con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2023.
Il documento di prassi amministrativa fa un excursus delle norme intervenute nell’ultimo anno che hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.
La circolare rappresenta anche un'occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi scorsi.
Si illustrano le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA vengono aggiornati per garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.
La seconda parte del documento si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.
Gli interventi normativi in materia di ISA
Dlgs 8 gennaio 2024 n. 1 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’
Al Governo spetta il compito di revisionare il sistema tributario dopo la delega conferita. A tal fine è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 - ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’. Alcuni articoli della norma delegata hanno interessato gli ISA.
L’articolo 5 del decreto legislativo adegua l’applicazione degli ISA ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno. Dovrebbe entrare in funzione a partire dal 1°gennaio 2025, ad esempio, la nuova classificazione Ateco. A titolo di esempio la circolare segnala la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione ex novo di codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.
La revisione anticipata dei 15 ISA, già approvati per il periodo d’imposta 2023, si rende necessaria perché negli ISA del commercio al dettaglio dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2024 anche noto come decreto Adempimenti ha disposto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli ISA. La norma vuole potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi.
Per il periodo d’imposta 2023 sono state introdotte alcune novità fra cui la messa a disposizione delle seguenti variabili, utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità ‘Valore aggiunto per addetto’ dell’ISA DG37U:
- Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti;
- Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti’.
Il ricorso alle banche dati Inps-Uniemens ha consentito di fornire al contribuente ulteriori informazioni necessarie al calcolo dell’ISA DG37U, favorendo il processo di semplificazione dell’adempimento dichiarativo ISA.
La finalità di questo tipo di interventi è quella di rendere sempre più puntuale l’analisi svolta dagli ISA, arricchendo la base informativa senza appesantire l’adempimento dichiarativo.
L’articolo 7 del decreto ha previsto la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA. La norma dispone che:
- per l’anno 2024 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA;
- a decorrere dall’anno 2025 il software ‘Il tuo ISA’ venga reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.
Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025.
L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha previsto l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti. Con la modifica in parola sono previsti i seguenti benefici:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70 mila euro annui relativamente all’Iva e un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- l’esonero dall’apposizione del visto o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui.
La modulistica
In merito alla modulistica ISA2024 si segnala la novità presente quest’anno nel quadro F che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il periodo d’imposta 2023, della manovra 2024 che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del Tuir.
Nel quadro F è stato introdotto il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente di indicare se è stato effettuato l’adeguamento del valore delle esistenze iniziali.
Il regime premiale ISA
L’articolo 14 del decreto Adempimenti ha aggiornato i benefici premiali del regime ISA. L’incremento sale:
- da 50 mila a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70 mila euro annui;
- da 20 mila a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo dei crediti imposte dirette e Irap.
L’incremento delle soglie va considerato in aggiunta rispetto alle soglie precedentemente previste e non in sostituzione.
Ulteriori chiarimenti
L’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA?
Ai fini dell’applicazione degli ISA l’indirizzo di prassi è quello di identificare l’inizio dell’attività con il momento di apertura della partita Iva. L’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento della prima è subordinato all’esercizio in via principale della seconda. Conseguentemente l’inizio dell’attività agrituristica e il momento di apertura della partita Iva non possono essere contestuali. Il contribuente che avvia l’attività agrituristica non può incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.
(Vedi circolare n. 15 del 2024)
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Dl 215/2023 convertito nella legge 18/2024 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di termini normativi’ - Misure in materia di agevolazione prima casa under 36 |
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Venerdì, 21 Giugno , 2024 |
Con il decreto ‘Milleproroghe’ il legislatore ha emanato ‘disposizioni urgenti in materia di termini normativi’. Il riferimento è alle misure che prevedono la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 e il riconoscimento di un credito d’imposta per i medesimi soggetti, relativamente ai contratti di acquisto dell’abitazione stipulati nel periodo tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione.
Proroga dell’agevolazione ‘prima casa under 36’
La legge n. 18/2024 di conversione del decreto Milleproroghe ha inserito nell’articolo 3 del decreto citato due disposizioni:
- il comma 12-terdecies, che proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’acquisto della casa di abitazione, ai fini della fruizione delle agevolazioni ‘prima casa under 36’, limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare. Il documento di prassi amministrativa chiarisce che il beneficio non trova applicazione nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024 e a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia stato redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata;
- il comma 12-quaterdecies, che riconosce agli acquirenti un credito d’imposta, d’importo pari alle imposte corrisposte in eccesso - rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del comma 12-terdecies - per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, ovvero la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Il decreto in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi necessari per accedere al beneficio né il regime agevolativo da applicare.
Ricordiamo che il bonus in parola viene corrisposto ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto definitivo viene rogitato e che vantano un Isee non superiore a 40 mila euro. Naturalmente per il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della ‘prima casa’. Il beneficio è consentito anche in caso di stipula del preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici ‘prima casa’.
Come anticipato, per accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono essere in possesso di un Isee non superiore a 40 mila euro al momento della stipula del contratto definitivo.
Se il contribuente, alla data di stipula del rogito, non è munito di certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024, può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione Isee riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
Credito per le imposte versate in eccesso
Con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024, si segnala che il contribuente che non abbia ancora compiuto 36 anni di età nel 2024 e presenti una Isee non superiore a 40 mila euro annui può usufruire di un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, rispetto a quelle che sarebbero dovute ai sensi del comma 12-terdecies, a seguito della fruizione dei benefici ‘prima casa under 36’. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione:
- alle imposte di registro, ipotecaria e catastale al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare;
- all’Iva.
Il credito d’imposta in parola non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti. La fruizione del credito presuppone che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali ‘prima casa under 36’ e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.
L’atto integrativo deve:
- contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
- essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024;
- essere esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui all’articolo 64, commi 6,7 e 8 del Dl n. 73/2021.
Detto credito d’imposta è utilizzabile soltanto nell’intero anno 2025. Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 1°gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.
Non concorrono a formare il credito, in favore dell’acquirente, l’imposta di registro versata, in misura fissa, per la stipula del preliminare e in caso di acconto soggetto a Iva, l’ulteriore imposta versata, sempre in misura fissa, per tale pattuizione.
Le eventuali imposte (proporzionali) di registro, versate con riferimento ad acconti e caparra confirmatoria relativi al contratto preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023, con riguardo agli atti stipulati nel periodo 1°marzo e 31 dicembre 2024, possono essere recuperate esclusivamente tramite apposita istanza di rimborso da presentare entro 3 anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale
Il beneficio fiscale non trova applicazione nell’ipotesi in cui il contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024. Ciò in quanto l’agevolazione fiscale in esame deve applicarsi in relazione ai contratti di compravendita conclusi entro il 31 dicembre 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa.
Credito d’imposta da riacquisto di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 della legge n. 488/1998
Il credito d’imposta da riacquisto di cui al citato articolo 7 della legge n. 488 del 1998 non spetta in caso di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni ‘prima casa’ e successivo riacquisto, entro l’anno, di un’altra abitazione, usufruendo dell’esenzione ‘prima casa under 36’. L’atto di riacquisto stipulato usufruendo dei benefici fiscali ‘prima casa under 36’ è infatti ‘da ritenersi ‘neutro’ rispetto alla maturazione del credito d’imposta, nel senso che pur non valendo quale ‘riacquisto’ idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento’.
In riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 29 febbraio 2024, laddove gli acquirenti abbiano manifestato, con atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali, l’atto definitivo di compravendita, stipulato nel periodo anzidetto, deve considerarsi ‘neutro’ rispetto alla maturazione del diritto al credito d’imposta da riacquisto prima casa.
A titolo esemplificativo il documento di prassi amministrativa riporta dei casi: atto di riacquisto soggetto a registro e atto di riacquisto soggetto a Iva.
(Vedi circolare n. 14 del 2024)
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Versamento delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni - Legge di Bilancio 2024 |
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Venerdì, 21 Giugno , 2024 |
La legge di Bilancio 2024 ha disposto che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del Tuir.
L’adeguamento comporta il pagamento di imposte e sanzioni da versare con il modello F24 utilizzando i codici tributi istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la presente risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024.
Nello specifico il documento di prassi amministrativa prevede:
- in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap;
- in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Inoltre, la stessa norma dispone che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- ‘1732’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - IVA - art. 1, comma 80, lett. a) legge n. 213/2023’;
- ‘1733’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap - art. 1, comma 80, lett. b) legge n. 213/2023’;
- ‘1734’ denominato ‘Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e Irap - art. 1, comma 81, legge n. 213/2023’;
- ‘1735’ denominato ‘Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - art. 1, comma 80, lett. b) legge n. 213/2023’;
- ‘1736’ denominato ‘Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - art. 1, comma 81, legge n. 213/2023’.
(Vedi risoluzione n. 30 del 2024)
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